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Sostituzione di infissi e caldaie a condensazione. Ma anche operazioni più complesse, come la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione dell’involucro di un edificio. Sono tutti interventi per i quali viene attivata per i consumatori la possibilità di ottenere uno sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari all’ammontare della detrazione.
È l’effetto dell’atteso provvedimento dell’agenzia delle Entrate, appena pubblicato, che dà attuazione al contestatissimo (dalle imprese piccole e medie) articolo 10 del decreto crescita (Dl 34/2019). La sostanza è molto rilevante per i consumatori: anziché pagare un importo di 100 euro, in caso di detrazione al 50%, se ne pagheranno solo 50. Il resto, corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso una procedura che ha assunto finalmente contorni definiti.
Le regole per i clienti
Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico l’esercizio dell’opzione andrà comunicato all’agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione andrà effettuata dal soggetto che ha diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, oppure presentando un modulo agli uffici dell’agenzia.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione è invece appannaggio dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata.
Cosa deve fare il fornitore
Il passaggio successivo riguarda invece il fornitore, che dovrà recuperare lo sconto che ha praticato al suo cliente, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24. In alternativa, potrà cederlo ai propri fornitori, ma non a banche e ad altri intermediari finanziari.
Il recupero parte «a decorrere dal giorno dieci del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione». La compensazione sarà divisa in cinque rate annuali di pari importo.
Sconto da confermare
Il fornitore, per attivare il meccanismo, dovrà prima confermare l’esercizio dell’opzione da parte del suo cliente, attestando che lo sconto è stato effettuato: a questo scopo, sarà disponibile una funzionalità nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Nel caso in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente, «la quota di credito che non è utilizzata nell’anno – specifica il provvedimento – può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso». Questo, però, probabilmente non basterà a placare la preoccupazione delle piccole imprese.
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