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Aumenta il limite di utilizzo del contante, ma non per tutti
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Il limite all’utilizzo del denaro contante ha subito, dal 2008 ad oggi, variazioni considerevoli; da ultima la Legge di stabilità 2016, che lo ha innalzato da euro 999,99 a euro 2.999,99. Vediamo per quali tipologie di pagamento vale tale limite.

Come indicato nella relazione illustrativa alla Legge 208/2015, l’aumento della soglia intende garantire maggiore fluidità sulle transazioni di denaro e allineare il limite a quello scelto da altri stati membri UE.

A partire dal 1 gennaio 2016, quindi, è vietato il trasferimento di contante, libretti di deposito bancari/postali al portatore, titoli al portatore se l’oggetto ha un valore complessivo superiore a euro 2.999,99, anche se effettuato con più pagamenti artificiosamente frazionati.

Il nuovo limite di euro 2.999,99 è anche previsto per:

  • canoni di locazione di immobili abitativi;
  • filiera dei trasporti;
  • cambiavalute.

Rimane però immutato il limite già in vigore al 31 dicembre 2015, euro 999,99, per:

  • assegni e vaglia postali/cambiari (indicazione del beneficiario e della clausola “Non trasferibile”);
  • saldo libretti di deposito al portatore;
  • pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni;
  • money transfer.

Chi trasgredisce è punito con pesanti sanzioni amministrative quantificate come segue:

  • dall’1% al 40% dell’importo trasferito, se compresa tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00);
  • dal 5% al 40% dell’importo trasferito, se superiore a euro 50.000,00 (minimo euro 3.000,00).

Non è applicabile il c.d. favor rei.

Limiti uso contante

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