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Inventa, crea…ma poi proteggi!
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Hai un’idea geniale e vorresti urlarlo al mondo? Fermo! Prima di tutto proteggila! Vediamo quindi quali sono gli strumenti di protezione della proprietà intellettuale.

La proprietà intellettuale è un concetto che si è sviluppato a partire dal ventesimo secolo e indica l’insieme di opere, processi e prodotti su cui l’inventore può esercitare un monopolio. L’OMPI, Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, classifica i diritti in: Brevetti, Marchi, Copyright, Indicazione geografica e Design industriale. I primi tre diritti sono ben noti, mentre gli ultimi due sono stati introdotti di recente. La definizione di Indicazione Geografica Protetta (IGP) è stata aggiornata con il Regolamento europeo 510/2006 e indica un marchio di origine che viene attribuito ad un prodotto per la qualità o altre caratteristiche, che dipendono dal paese o regione in cui avviene la produzione del bene.  Ne è un esempio il vino, che riporta nell’etichetta l’indicazione DOCG se è stato prodotto in una particolare regione, famosa appunto per la fabbricazione di tale vino. Il Design Industriale riguarda invece l’aspetto estetico di un prodotto e in particolare la forma, le linee e i colori. Si applica ad un ampio spettro di prodotti, dagli elettrodomestici ai tessuti. Il Design può essere registrato in due modi, o come brevetto o come diritto d’autore, a seconda che la diversità del prodotto stia nell’innovazione o nella forma.

Perché è così importante proteggere le proprie idee?

La tutela dei propri progetti è fondamentale per diversi motivi. La prima ragione è che registrando le idee e i progetti, essi non vengono copiati da terze parti, magari concorrenti che ne possano trarre dei vantaggi economici. È possibile infatti fare in modo che prodotti o servizi non vengano realizzati o venduti da altre imprese. Dall’altra parte invece, si può fare in modo che un modello o una conoscenza vengano realizzati come bene tangibile. Infatti, è possibile vendere o dare in concessione ad altri soggetti la licenza, in modo tale che altre aziende si prendano in carico la realizzazione dell’idea. Infine, la registrazione può rappresentare un canale attraverso il quale l’azienda può far conoscere il proprio livello di innovazione e creatività nonché dare una buona immagine di sé al pubblico.

Come proteggerle?

Ci sono due modi per poter difendere le innovazioni: nel paese di origine e a livello internazionale. La richiesta può essere proposta a livello nazionale, tramite l’ufficio brevetti e marchi del proprio paese. Le modalità di deposito e registrazione variano di Paese in Paese e devono essere verificate presso gli uffici territoriali di ciascuna nazione. In Italia, i diritti di proprietà intellettuale sono regolati dal Codice Civile (Artt. 2569-2583, 2592 – 2594 e 2598 – 2600, Regio Decreto 16 marzo 1942) e dal Codice Penale (Artt. 467 – 475 e Artt. 513-518, Regio Decreto 19 ottobre 1930). Gli articoli sono stati poi ripresi in esame a partire dal 1982 e sono stati integrati e modificati con i vari Decreti pubblicati fino ad oggi.

 

Sul piano internazionale, la proprietà intellettuale è stata armonizzata per aumentare la cooperazione tra gli Stati ed evitare di rendere la procedura troppo macchinosa ed eterogenea. Infatti, per poter tutelare i progetti all’estero vi sono due vie: da una parte è possibile presentare la domanda agli appositi uffici dei Paesi interessati oppure, con un’unica domanda, richiedere la tutela in più Paesi. Ciò avviene grazie alle numerose convenzioni che sono state stipulate tra le nazioni partecipanti agli accordi internazionali. In base alla tipologia di diritto che vogliamo esercitare, esiste una convenzione che disciplina lo stesso e si applica agli stati contraenti. L’ente di riferimento è comunque l’OMPI, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Se quello che vogliamo preservare è un brevetto, dobbiamo fare riferimento alla Convezione di Parigi. Presentando domanda, otterremo in questo modo la tutela nei 170 Paesi che hanno preso parte all’accordo. Per un marchio, invece, i limiti sono delineati dalla Convenzione di Madrid del 1891 (rivisti poi con il Protocollo di Madrid del 1989, entrato in vigore in Italia nel 2000). Mentre, la domanda di registrazione per l’Indicazione Geografica deve essere presentata soltanto da un’associazione e presso lo Stato Membro in cui si trova la zona geografica interessata (art. 5, Domanda di registrazione, Regolamento 501/2006).

Il diritto d’autore è il diritto più vecchio rispetto alle altre tipologie di proprietà intellettuale. Venne riconosciuto per la prima volta nel 1886 nella Convenzione di Berna, firmata a Parigi per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. Già all’epoca veniva tutelato sul piano internazionale tra gli Stati che avevano preso parte alla Convenzione. La richiesta deve essere presentata presso gli uffici della S.i.a.e., che si impegna a tutelare i propri associati anche in campo estero.

Quanto dura la tutela?

Per quanto riguarda il brevetto, esso può essere registrato per 20 anni al massimo, mentre il marchio per solo 10 anni, ma può essere prolungato illimitatamente. La protezione del design è più breve: viene concessa per 5 anni dalla domanda, ma può essere rinnovata altre 4 volte per un totale di 25 anni. È stato innalzato invece a 70 anni la tutela del diritto d’autore, che rimane però a 50 anni per i software.

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