In ogni caso la fattispecie di reato sussiste soltanto se a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate non risulta un saldo attivo a favore del datore di lavoro e, comunque, a fronte di una effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. Questo sia per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, sia i lavoratori agricoli, interessando, tale normativa, sia l’articolo 1, comma 1172, della Legge n. 296/2006 che ha esteso la fattispecie illecita dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati in agricoltura, quanto l’articolo 39 della Legge n. 183/2010 che ha esteso l’illecito all’omesso versamento delle ritenute operate sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (Circolare Inps n. 71 del 4 maggio 2011).