Il mancato od omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti, per redditi di lavoro dipendente, entro i termini stabiliti per Legge, prevede per il datore di lavoro (o committente), l’applicazione di un sistema sanzionatorio amministrativo consistente nell’addebito di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni, che maturano in relazione al ritardo nel versamento, la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione.
Di seguito tutte le informazioni utili sul regime sanzionatorio amministrativo e penale.
Omessi versamenti Inps: la normativa
L’applicazione di sanzioni amministrative in relazione all’omesso versamento dei contributo Inps è stata oggetto di regolamentazione dapprima da parte della Legge n. 48/1988, e poi dalla successiva Legge n. 662/1996. Entrambe queste prime regolamentazioni sono state ormai superate. Oggi, il regime sanzionatorio legato alle inadempienze contributive è disciplinato dalla Legge n. 388/2000, la quale, oltre ad avere una particolare portata innovativa, rispetto al precedente regime, fornisce un netto criterio distintivo tra omissione ed evasione contributiva.
Omissione ed evasione contributiva
Per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000). Costituisce evasione contributiva, invece, quella connessa a registrazioni non effettuate o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tale ipotesi si verifica quando “il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” (articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000).
Omessi versamenti Inps: le sanzioni applicabili
Le sanzioni amministrative legate agli omessi versamenti Inps per lavoro dipendente, si applicano in caso di omesso o il ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori da parte del datore di lavoro. La sanzione amministrativa è commisurata in base alla tipologia di violazione commessa.
La Legge 388/2000, con l’obiettivo di favorire l’eliminazione del lavoro dipendente irregolare, ha rideterminato, come segue, le sanzioni, a carico del datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta:
- Nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, calcolata in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, al 5,55% in ragione d’anno = tasso di interesse (ipotizzato) dello 0,05%, maggiorato di 5,5 punti);
- Nel caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari, calcolata in ragione d’anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge.
Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro presenti una denuncia spontanea la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, al 5,55% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,05% (ipotizzato) maggiorato di 5,5 punti).
Omessi versamenti Inps: inadempienze da oggettive incertezze
Infine, vi è un’ulteriore ipotesi sanzionatoria legata agli omessi versamenti Inps, legati a contributi e premi dovuti su redditi di lavoro dipendente. Trattasi dell’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, ovvero per le inadempienze contributive derivanti daoggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dall’ente impositore, la sanzione amministrativa è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali fino a un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza (sanzione civile pari, al 5,55% , in ragione d’anno = tasso dello 0,05% (ipotizzato), maggiorato di 5,5 punti).
Tale regime sanzionatorio, prevede quindi la possibilità di stabilire criteri e modalità per lariduzione delle sanzioni fino alla misura dell’interesse legale, in caso di mancato o ritardato versamento dovuto a:
- Oggettive incertezze interpretative;
- Concorrenza di un fatto doloso di un soggetto terzo, denunciato entro i termini, tre mesi;
- Crisi, riorganizzazione/ristrutturazione aziendale.
Il regime è applicato anche alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e agli enti no profit. La riduzione va richiesta con apposita domanda da presentarsi all’Inps e prevede una riduzione della sanzione fino alla misura degli interessi legali, al massimo maggiorati del 50%.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
L’Inps con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che sta applicando una delle procedure concorsuali, previste dalla Legge Fallimentare, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b) della medesima Legge n. 388/2000, la misura delle sanzioni amministrative applicabili è pari al predetto tasso aumentato di due punti percentuali. L’Inps, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, comma 220, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.
Sanzioni penali: omesso versamento di ritenute previdenziali
In ultima analisi deve essere tenuto presenta anche la rilevanza sanzionatoria penale legata agli omessi versamenti dei contributi previdenziali, per la quota corrispondente alle ritenute operate nei riguardi dei lavoratori. La fattispecie sanzionatoria riguarda qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operi le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che lavorano alle sue dipendenze, senza provvedere al dovuto versamento all’Inps.
L’attuale testo normativo, l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016 per i soli omessi versamenti di importo inferiore a €. 10.000 annui, opera un distinguo legato al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a €. 1.032 per i soli omessi versamenti di importo superiore a €. 10.000 annui.
In ogni caso il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale per le omissioni più gravi e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
In ogni caso la fattispecie di reato sussiste soltanto se a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate non risulta un saldo attivo a favore del datore di lavoro e, comunque, a fronte di una effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti. Questo sia per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, sia i lavoratori agricoli, interessando, tale normativa, sia l’articolo 1, comma 1172, della Legge n. 296/2006 che ha esteso la fattispecie illecita dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati in agricoltura, quanto l’articolo 39 della Legge n. 183/2010 che ha esteso l’illecito all’omesso versamento delle ritenute operate sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (Circolare Inps n. 71 del 4 maggio 2011).
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