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Ravvedimento su rate omesse di avviso bonario: la guida
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Come si effettua il ravvedimento su rate omesse di un avviso bonario? In quali casi si decade dalla rateazione? Cosa fare se ci accorgiamo di aver omesso una rata? Nel presente contributo una breve guida per capire in che modo effettuare il ravvedimento su rate omesse di un avviso di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

La notifica di una comunicazione di irregolarità, (il c.d. “avviso bonario“) derivato a seguito di controllo automatico(ex articolo 36-bis DPR n. 600/73) o di controllo documentale (ex articolo 36-ter del DPR n. 600/73), comporta sempre un’analisi per capire la validità della pretesa tributaria. Una volta accertata e riconosciuta la validità della  pretesa tributaria, il contribuente ha facoltà di regolarizzare la propria posizione pagando, tramite modello F24, l’imposta omessa oltre a sanzioni ridotte e ai relativi interessi.

Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione  e può avvenire in un unica soluzione, oppure con la rateazione: massimo 6 rate trimestrali se l’importo è inferiore a €. 5.000, oppure, con massimo 20 rate trimestrali per importi superiori  a tale soglia.

Nel caso in cui ci si avvalga della rateazione, bisogna prestare adeguata attenzione alla condizioni richieste per non perdere tale beneficio, vedendosi così disconoscere tutti gli importi versati con il passaggio automatico all’Agente della riscossione. Vediamo adesso cosa fare se ci siamo accorti di aver omesso il pagamento di una rata del rateizzo dell’avviso bonario.

Avviso bonario: decadenza dalla rateazione

L’articolo 3-bis del D.Lgs n. 462/1997 prevede due modalità attraverso le quali il contribuente può incorrere nella decadenza dalla rateazione. Le due fattispecie sono:

  • Mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (prestate la massima attenzione alla data di notifica);
  • Mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva (le rate hanno cadenza trimestrale, 90 giorni).

Il verificarsi di una di queste due fattispecie comporta, per il contribuente, l’immediata decadenza dalla rateazione e l’automatica iscrizione a ruolo di tutte gli importi non ancora versati. In pratica il soggetto che non adempie ai versamenti rateali entro tali scadenze perde irrimediabilmente la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% (applicate nell’avviso bonario) e del beneficio del pagamento dilazionato.

L’Agente della riscossione provvederà così, decorsi 180 giorni, all’emissione di una cartella di pagamento (con sanzioni intere del 30%) nella quale verranno iscritti a ruolo gli importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni oltre all’aggio di emissione.

Ravvedimento su rate omesse di avviso bonario

Nel caso in cui vi accorgiate di esservi dimenticati di effettuare il pagamento di una rata del rateizzo di un avviso bonario, dovete prestare particolare attenzione alla tempistica. Come abbiamo visto, la rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva.

In pratica, l’affidamento all’Agente della riscossione non è eseguito se il contribuente effettua il versamento della rata omessa attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso” entro il termine di pagamento della rata successiva. Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento posto al fine di porre rimedio ad errori o inadempimenti commessi dal contribuente.

Il corretto perfezionamento della procedura del ravvedimento operoso richiede un puntuale versamento delle somme dovute, pena la inammissibilità del rimedio e l’addebito delle sanzioni in forma piena previste dal sistema. In questo caso il puntuale perfezionamento del ravvedimento operoso assume una importanza maggiormente rilevante, in quanto dalla stessa dipende il buon esito dell’intera pratica di rateazione.

Lieve inadempimento

Il legislatore attraverso l’articolo 15-ter del DPR n. 602/73, ha introdotto il concetto di lieve inadempimento, al fine di regolare le violazioni commesse dal contribuente durante la dilazione delle somme e la non punibilità degli inadempimenti di piccola entità. Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:

  • Versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento: in pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade;
  • Versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a €. 10.000. L’omissione è reiterabile: per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine.

In ogni caso, se rientrate in una delle fattispecie previste dal lieve inadempimento ricordate, che non siete decaduti dalla rateazione, ma che dovete comunque sanare il ritardato versamento con ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso su rate omesse

Per effettuare il ravvedimento su rate omesse di avviso bonario, siete tenuti a versare il tributo omesso, calcolando sanzioni e interessi in misura ridotta, secondo il ritardo accumulato.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione  è dello 0,2% per ogni giorni, dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%, oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%.  Inoltre dovranno essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale dello 0,2% dal 2016. Con la Risoluzione n. 132/E/2011l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento”

Riepilogo sanzioni per ravvedimento operoso

Il calcolo della sanzione ridotta deve essere riferito alla sola componentetributo“(all’interno del codice tributo 9001), mentre non deve essere considerata la quota parte degli interessi, poiché i medesimi sono importi relativi al differimento delle somme (quota sempre riferita al codice 9001).

Diversamente, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002), non devono essere considerati nel ravvedimento, ma andranno inseriti comunque in F24 ai fini della validità del versamento stesso del rateizzo.

In termini pratici vi consigliamo di applicare la sanzione ridotta con ravvedimento operoso all’intero importo originario, specialmente nei casi in cui la differenza risulti assolutamente trascurabile; laddove gli importi fossero di dimensioni “importanti”, invece, si ritiene corretto il calcolo sopra proposto. In tal senso, possiamo segnalare che l’approccio risulta condiviso da svariati uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

Codici tributo ravvedimento su rate omesse

Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare, in quanto sbagliando codice si rischia che ci venga disconosciuto l’intero pagamento, in quanto non riconosciuto dall’Erario. Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliare fare effettuare dal vostro Commercialista di fiducia i calcoli del ravvedimento e la predisposizione del nuovo F24 del rateizzo che state pagando. In questo modo, sarà più semplice evitare errori.

In ogni caso, per chi fosse interessato a provvedere autonomamente sotto potete trovare i codici tributo per effettuare il ravvedimento su rate omesse di avviso bonario, approvati dalla Risoluzione n. 132/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate. I sotto indicati codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24, riportando l’anno di riferimento del tributo omesso, riportato nell’avviso bonario che state pagando.

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:

  • Codice tributo 8929 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE“;
  • Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI“;
  • Codice tributo 8933 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE“;
  • Codice tributo 1983 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI“.

La nostra consulenza

Se avete ricevuto un’avviso bonario, e volete avere maggiori informazioni sulla rateazione dello stesso, o se volete un consulto per capire se gli importi richiesti sono dovuti o meno, o per effettuare il ravvedimento su rate omesse, contattateci, vi forniremo quanto prima la nostra consulenza.

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