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Ci sono spese interamente deducibili, come i compensi a terzi o i costi relativi a beni strumentali, e altri che invece sono solo parzialmente deducibili, come i beni utilizzati in uso promiscuo, ovvero sia per il lavoro sia nella vita privata: vediamo una breve sintesi sulla deducibilità spese per i professionisti. Il riferimento normativo di base per la tassazione delle spese dei professionisti è l’articolo 54 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), in base al quale il reddito del professionista è rappresentato dalla differenza fra i compensi (anche sotto forma di partecipazione agli utili), e le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta (in base al principio di cassa).
Fanno eccezione alcune tipologie di spesa, per le quali vale invece il principio di competenza, in base al quale la deduzione di riferisce al periodo al quale il costo è riferibile, e non a quello in cui è stato pagato. E’ il costo dell’ammortamento dei beni strumentali, dei canoni di leasing, delle spese di ristrutturazione immobili, delle quote diTFR (trattamento di fine rapporto) e di indennità di cessazione rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi.
Negli altri casi, vale il principio di cassa, per cui come detto rileva il momento in cui il pagamento è stato effettuato. Per poter applicare correttamente la deduzione, deve essere rispettato il principio dell‘inerenza, quindi la spesa deve effettivamente riguardare l’attività professionale, e bisogna essere in possesso della documentazione (fattura, ricevuta fiscale e via dicendo).
Sono completamente deducibili le spese per prestazioni di lavoro dipendente, compensi a terzi, interessi passivi, software, polizze assicurative, costo dei beni strumentali. Attenzione: se i compensi sono corrisposti a coniuge, figli minorenni o inabili al lavoro, sono totalmente indeducibili. Per tutti gli altri familiari, a partire dai figli maggiorenni, scatta resta invece la deducibilità. Se però il familiare è un dipendente, o un collaboratore coordinato e continuativo, la relativa spesa è indeducibile, ad eccezione dei contributi previdenziali. Se invece il familiare è un professionista a partita IVA, è prevista la deducibilità.
I costi sostenuto per i beni utilizzati in uso promiscuo, sono invece deducibili solo parzialmente. Il caso classico è rappresentato dall’autovettura, deducibile al 20%, sia per le spese di acquisto sia per quelle di manutenzione. C’è un tetto, pari a 18mila 075,99 euro (il costo sopra questa cifra non è deducibile). E’ possibile applicare l’agevolazione a un solo veicolo, oppure nel caso di uno studio associato, a un veicolo per ogni associato. Diverso il caso dei professionisti in regime dei minimi, per i quali i costi sono invece deducibili al 50% (regola che però non vale per il nuovo regime dei minimi, che cambia il sistema di calcolare l’imponibile).
Altri beni in uso promiscuo deducibili:
- immobili: al 50%;
- spese telefoniche: 80%;
- spese di rappresentanza: 1%;
- spese per omaggi: interamente deducbili se il valore è fino a 50 euro, mentre se il valore è superiore si considerano spese di rappresentanza, quindi sono deducibili all’1%;
- convegni, congressi, corsi di aggiornamento: deducibili al 50%;
- albergi e ristoranti: deducibili al 75%, per un ammontare che non può superare il 2% dei compensi percepiti.