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Valida la notifica presso la sede individuata dall’agente notificatore
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La notificazione della sentenza tributaria effettuata nel domicilio eletto dalla parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore nel giudizio a quo, è valida e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Questo il principio affermato dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 16938 del 19 agosto 2015, che ha espresso la riferita regola in ragione della prevalenza delle speciali disposizioni del contenzioso tributario rispetto a quelle ordinarie del codice di rito civile.

La vicenda di merito e il ricorso in Cassazione
Una fondazione bancaria impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento emesso dal competente ufficio dell’Agenzia.
Avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, l’interessata proponeva vittoriosamente gravame alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Per quanto d’interesse in questa sede, i giudici di seconde cure rigettavano la preliminare eccezione di intempestività dell’appello di controparte sollevata dall’ufficio.
La Ctr riteneva nulla, infatti, la notificazione della sentenza alla “Fondazione XY”, nel comune del domicilio eletto nel ricorso introduttivo, eseguita dall’ufficio al fine della decorrenza del termine breve d’impugnazione, a un indirizzo – accertato dall’ufficiale giudiziario dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine presso il diverso recapito indicato dalla parte nel ricorso – ove l’atto era stato ricevuto da persona qualificatasi come impiegata incaricata di ricevere i documenti indirizzati all’ente.
Secondo la Commissione d’appello di Firenze, la nullità in parola discendeva dalla circostanza che la notifica, per essere rituale, avrebbe dovuto essere eseguita nella sede legale dell’ente a mani proprie del legale rappresentante.

In sede di legittimità, l’Agenzia censurava la pronuncia della Ctr, deducendo che il collegio toscano, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, non aveva considerato che nella fattispecie la sede della fondazione era anche il domicilio eletto e che la notifica era stata ricevuta da impiegata ivi rinvenuta.
Né, aggiungeva la difesa erariale, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi presso il procuratore costituito, considerato che l’articolo 17 del Dlgs 546/1992 consente sempre la notifica a mani proprie.

La pronuncia della suprema Corte
La Corte ha accolto il riferito motivo di gravame e, assorbiti gli altri, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello, condannando la Fondazione agli oneri del secondo grado (nella misura di 3mila euro) e del giudizio di legittimità (6mila euro, oltre le spese prenotate a debito).

Il decisum della Cassazione parte dalla considerazione che, stante la prevalenza delle norme del decreto sul contenzioso tributario su quelle del codice di rito civile (regola fissata dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992), le notificazioni degli atti del processo tributario si eseguono a norma delle peculiari disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 546/1992.
In particolare, spiega la Corte, l’articolo 17, nel prevedere che le notificazioni sono eseguite, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto e, solo in mancanza di questo, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, comporta che “la notificazione della sentenza della CTP effettuata nel domicilio eletto… è valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 51, comma 1, del d.lgs 546/92 (diversamente da quanto prescritto dagli art. 285 e 170 cpc per il contenzioso ordinario)”.

Nel caso di specie, la Fondazione, nel ricorso introduttivo, aveva eletto domicilio presso la propria sede e l’ufficiale giudiziario, in occasione della notifica della sentenza della Ctp, aveva attestato il trasferimento di detta sede ad altro indirizzo presso il quale l’atto era stato ricevuto da persona incaricatasi della consegna.
Secondo l’odierna pronuncia, la notifica in questione, in quanto avvenuta “nella sede della società e quindi nel domicilio eletto in primo grado (non essendo, invero, a tal fine rilevante il mero spostamento della sede – da una via ad altra via dello stesso comune, ndr – … va considerata idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione…”.

Osservazioni
Mentre l’articolo 18, comma 2, lettera b), del Dlgs 546/1992, stabilisce che il ricorso tributario contiene, tra l’altro, l’indicazione “del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato”, il precedente articolo 17 valorizza l’elezione di domicilio, prevedendo un criterio preferenziale in ordine al luogo di esecuzione delle notificazioni degli atti processuali che, salva la consegna in mani proprie, vanno effettuate “nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o la residenza dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”.

Quanto alle modalità, invece, poiché l’articolo 16, comma 2, del Dlgs 546/1992, richiama le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, laddove il destinatario sia un soggetto diverso da una persona fisica, risulta applicabile la disciplina dell’articolo 145 del codice di procedura civile che, per quanto d’interesse, prevede tra l’altro l’esecuzione della notifica nella “sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni…”.

Il dato significativo della pronuncia in commento risulta la valorizzazione dell’aspetto sostanziale – l’esecuzione della notifica presso un luogo (la sede individuata dall’ufficiale notificatore) avente un collegamento effettivo e attuale con il destinatario e nelle mani di persona ivi rinvenuta che ha accettato di ricevere l’atto – rispetto all’eccezione di parte, ancorata a meri canoni formalistici.

Per completezza, si ricorda che, in tema di notifica a soggetti diversi dalle persone fisiche, la Cassazione è ferma nel ritenere che, salvo prova contraria, che incombe sull’interessato, la persona rinvenuta nella sede della società deve ritenersi addetta alla ricezione degli atti riguardanti l’ente (cfrCassazione, 21942/2010 e 5378/2012); tanto più quando, come nel caso in questione, la stessa si sia qualificata all’agente notificatore come ‘incaricata alla ricezione’.
In questi casi, l’onere che incombe sul destinatario che voglia contestare la validità della notifica consiste nella dimostrazione che il consegnatario non ha un rapporto di lavoro con la persona giuridica e neppure ha l’incarico di addetto alla sede (cfr Cassazione, 12754/2005 e 14865/2012).

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