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Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati ed i vari tributi non sono più dovuti, ma cosa bisogna fare una volta che si verifica che sono passati i termini di prescrizione? La legge concede al contribuente la possibilità di rivolgersi personalmente agli sportelli di Equitalia per chiedere la cancellazione delle cartelle di esattoriali prescritte, ovvero quelle per le quali l’Ente di riscossione non ha esercitato il diritto entro i termini previsti dalla legge. Ogni tipologia di tributo ha i suoi tempi di prescrizione:
Data di notificaUna volta verificati i termini entro i quali il credito vantato da Equitalia cade in prescrizione e quindi deve essere considerato estinto, bisogna controllare la data in cui è stata consegnata lanotifica della cartella esattoriale, riportata con il timbro postale su ogni singola busta consegnata dal postino o dal messo. Nel caso in cui non si possieda la cartella esattoriale, perché smarrita o mai ricevuta, è possibile conoscere la data di notifica sull’estratto di ruolo recandosi presso lo sportello di Equitalia. Nel caso in cui nell’estratto risulti l’indicazione “00/00/0000” è molto probabile che la notifica non sia mai avvenuta ed è possibile chiedere lo sgravio assumendo di non aver mai ricevuto la cartella. Atti interruttivi della prescrizioneAltra cosa da valutare è che non sia stato inviato uno dei cosiddetti “atti interruttivi della prescrizione”:
Cancellazione del debitoNel caso in cui ricorrano i termini di prescrizione, è possibile:
Ricorso al giudiceIn entrambi i casi non vengono sospesi i termini per presentare ricorso al giudice, ovvero per impugnare la cartella esattoriale, opzione che va esercitata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nel caso si voglia presentare ricorso al giudice, questo va presentato al giudice competente a seconda del tributo:
Diversamente, se è già in corso un pignoramento, il ricorso va sempre presentato prima al giudice dell’esecuzione del tribunale ordinario il quale si occuperà poi di disporre l’eventuale sospensione dell’esecutività della cartella e di rinviare al giudice competente. |