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Si avvicina la data del 16 dicembre, termine ultimo entro il quale il contribuente è chiamato a versare il saldo per le imposte sugli immobili, cioè Imu e Tasi. Ricordiamo i principali elementi caratterizzanti le due imposte.
IMU: Imposta Muncipale Unica
Sono tenuti al pagamento dell’Imu tutti coloro che detengono immobili siti sul territorio italiano a titolo di proprietà o esercitano su di esso un diritto reale di godimento (uso, abitazione, usufrutto).
L’imposta colpisce tutti gli immobili ad esclusione della casa in cui il contribuente e il suo nucleo familiare ha fissato la propria dimora e residenza (abitazione principale e relative pertinenze).
L’Imu colpisce, quindi, gli immobili tenuti a disposizione, i fabbricati classificati o classificabili in catasto nella categoria D e i terreni.
In merito ai terreni, l’Imu colpisce le aree edificabili e i terreni agricoli.
Per le aree edificabili, la base di calcolo è rappresentata dal valore commerciale dell’area. Tale valore è stabilito, annualmente, dal consiglio comunale con apposita delibera.
Per i terreni, l’Imu colpisce quelli classificati come “terreni agricoli”. Su questi, dopo diversi interventi normativi e successive proroghe e rinvii, si è stabilita la regola secondo cui l’assoggettamento del terreno al prelievo fiscale è subordinato all’altezza altimetrica del terreno. Per determinare se un terreno è esente da Imu, allora, bisogna prendere in esame la sua collocazione geografica e verificarne l’altitudine rispetto il livello del mare. L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha elaborato un elenco contenente tutti i comuni d’Italia, per ognuno dei quali è indicata la relativa altitudine dal livello del mare. Tale elenco è l’unico riferimento ammesso dalla normativa per verificare l’assoggettamento dei terreni agricoli ad Imu.
In particolare, l’esenzione Imu riguarda i seguenti terreni agricoli:
· ubicati in comuni totalmente montani: sono indicati con la lettera “T” nell’elenco Istat;
· ubicati nei comuni parzialmente montani, purchè posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla relativa previdenza agricola: sono indicati con la lettera “P” nell’elenco Istat;
· ubicati nei comuni delle isole minori.
TASI: Tassa sui Servizi Indivisibili
Sono soggetti alla Tasi tutti i contribuenti che detengono o posseggono, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili ubicati sul territorio nazionale.
Sono esclusi dalla Tasi i terreni agricoli, le aree edificabili possedute o condotte da coltivatori diretti e IAP.
La differenza principale rispetto l’Imu e che la Tasi colpisce tutti gli immobili, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze.
Sia per l’Imu che per la Tasi, le aliquote sono stabilite annualmente dal Comune, mediante apposita delibera del Consiglio Comunale.
Il versamento è effettuato in due rate:
– acconto entro il 16 giugno;
– saldo entro il 16 dicembre.
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