-
-
News Recenti
- Lavori in casa, ecco come ottenere subito lo sconto fiscale in fattura
- Che cos’è la ritenuta?
- Incentivi impresa innovativa: Smart&Start
- Deduzioni e detrazioni fiscali: cosa ci si dimentica spesso? (elenco e vademecum)
- Assunzioni agevolate: Garanzia Giovani prorogata
- Finanziamenti agevolati per imprese e professionisti
Archivi
- agosto 2019
- luglio 2019
- maggio 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- settembre 2018
- giugno 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
Categorie
In caso di immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai figli, ovvero ad un parente di primo grado, la Legge di Stabilità ha concesso sconti sulle imposte, che varranno ancora per poco: la scadenza per registrare i contratti di comodato alle Entrate è il 4 febbraio.
Requisiti
Successivamente a tale scadenza non sarà più possibile sfruttare l’agevolazione fiscale che consiste nel dimezzamento della base imponibile IMU e TASI. Tale sconto spetta alle seguenti condizioni:
- le abitazioni devono essere date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, quindi solo a genitori o figli e non fratelli, nipoti o coniugi;
- i contratti devono essere registrati entro il 4 febbraio 2016;
- colui che usufruisce del comodato gratuito deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi residenza e domicilio;
- il proprietario non deve essere in possesso di altre seconde case nello stesso Comune, può eventualmente possedere solo la propria abitazione principale. Tale limitazione non riguarda eventuali fabbricati, terreni o garage ubicati nello stesso Comune dell’immobile dato in comodato.
Procedura di registrazione
La registrazione del contratto di comodato d’uso si effettua presso un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate (non è necessario che sia l’ufficio territorialmente competente con riferimento al proprio domicilio fiscale), non è prevista una procedura di registrazione telematica, o online.
I passi da seguire sono i seguenti:
- versare tramite l’imposta di registro di 200 euro, utilizzando il modello F23 ed indicando il codice tributo 109T;
- presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate due copie del contratto firmato e in originale, applicandovi la marca da bollo da 16 euro. La data delle marche da bollo deve corrispondere a quella in cui è stato stipulato il contratto;
- compilare il modello 69, reperibile presso lo stesso ufficio dell’Agenzia e presentarlo allo sportello;
- nel caso in cui colui che richiede la registrazione del contratto è un delegato delle parti, egli dovrà presentare fotocopia delle carte di identità del comodante o del comodatario che lo hanno incaricato.
Comments are closed.