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Partite IVA 2016: INPS e contributi previdenziali. Ecco la guida aggiornata
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Dal 1° gennaio 2016 chi intende aprire una partita IVA con un regime agevolato ha solo un opzione a disposizione: il regime forfetario.
Non è più possibile, infatti, aprire una partita IVA con il vecchio regime dei minimi, accessibile fino allo scorso 31 dicembre 2015.
Per chi intende aprire una partita IVA nel 2016, cosa cambia a livello previdenziale?
Contributi INPS, gestione separata professionisti senza cassa e artigiani e commercianti, casse professionali: in questo articolo proviamo a fare chiarezza sulle novità previdenziali in materia di contributi previste dalla Legge di Stabilità 2016 per coloro che hanno deciso di aprire una partita IVA nel 2016.

Partita IVA 2016 regime forfettario, attività di servizi: INPS gestione separata o cassa professionale

Chi intende aprire una partita IVA nel 2016 deve prestare molta attenzione alle nuove regole sui contributi previdenziali INPS, gestione separate professionisti senza cassa o gestione artigiani e commercianti.

Partiamo da coloro che intendono aprire una partita IVA per svolgere un’attività di servizi.

In linea generale, occorre subito sottolineare come le attività non soggette ad iscrizione alla Camera di Commercio siano soggette a due possibili gestioni previdenziali:

  • gestione separata INPS professionisti senza cassa, per coloro che non svolgono un’attività professionale non avendo l’obbligo o semplicemente non essendo iscritti ad alcun albo professionale;
  • cassa professionale di riferimento, per coloro che svolgono un’attività professionale soggetta all’iscrizione ad un apposito albo.

Partita IVA 2016: aliquote INPS gestione separata professionisti senza cassa

Per i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA per svolgere attività di servizi professionali soggette a iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa occorre distinguere due situazioni:

  • soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici;
  • soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione.

I soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale e/o che non percepiscono altri trattamenti pensionistici saranno assoggettati all’aliquota del 27,72% sul reddito fiscale dichiarato.
Quest’ultimo, per chi ha deciso di aprire la partita IVA con il regime forfetario 2016 sarà determinato come segue:

Reddito fiscale=Fatturato*coefficiente di redditività

I soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale e/o titolari di reddito da pensione, invece, saranno assoggettati all’aliquota INPS ridotta e pari al 24% sul reddito fiscale dichiarato e determinato come detto sopra.

Partita IVA, regime forfetario 2016: contributi INPS artigiani e commercianti

I contribuenti che, infine, decidono di aprire una partita IVA con il regime forfetario 2016, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, devono iscriversi alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Per tali contribuenti il minimale contributivo è ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.
Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.

In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017 Redditi 2016, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS per il 2016.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere:

  • inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;
  • superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.

Si rimane comunque in attesa della circolare INPS 2016 sulla gestione separata per i contributi previdenziali delle nuove partite IVA, per verificare se tale interpretazione letterale della norma (prevalente tra i professionisti del settore fiscale) verrà confermata.

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