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Dal 12 marzo 2016 i lavoratori devono comunicare dimissioni, risoluzione o revoca del rapporto lavorativo esclusivamente online. Ecco un riepilogo delle principali novità e un breve vademecum sulla procedura corretta di comunicazione al datore di lavoro e all’azienda.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo 2016, si è espresso fornendo chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e del D.M. 15 dicembre 2015.
Dal 12 marzo 2016, il lavoratore che vuole manifestare la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o che vuole revocare tale volontà, deve, a pena di inefficacia, comunicarlo:
- esclusivamente con modalità telematiche;
- ed utilizzando l’apposito modulo definito in attuazione del D.M. 15 dicembre 2015 e reso disponibile entro il 12 marzo 2016 sul sito del Ministero del Lavoro.
La suddetta procedura costituisce la forma tipica delle dimissioni e non sono più valide legalmente altre modalità di dimissioni, risoluzioni consensuali e relative convalide utilizzate in precedenza (se non per particolari fattispecie che rimangono escluse dalla nuova disciplina e in seguito precisate).
La recente circolare n. 12/2016 chiarisce finalità e ambiti della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 e ripercorre il D.M. 15 dicembre 2015 che definisce i contenuti del Modulo e le regole tecniche di compilazione e trasmissione.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione di:
- rapporti di lavoro domestico;
- recesso in sedi c.d. protette (ad es. in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro DTL);
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (per i quali permane l’obbligo di convalida presso la DTL);
- rapporti di lavoro marittimo;
- rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione.
Considerata la complessità della nuova procedura, i lavoratori possono farsi assistere da soggetti abilitatispecificatamente individuati dalla norma: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione L. 276/2003.
Inoltre, resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno.
La circolare prosegue indicando le modalità tecniche di compilazione e trasmissione del modulo, di seguito sinteticamente rappresentate, distinguendo le due ipotesi:
a) lavoratore che compila direttamente il Modulo;
b) lavoratore che si fa assistere da un soggetto abilitato.
Per quanto riguarda l’ipotesi sub a), il lavoratore deve:
- richiedere il codice PIN Inps accedendo al sito www.inps.it (tale codice permetterà di popolare automaticamente la sez. 1 del Modulo relativa ai dati identificativi del lavoratore);
- creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro, registrandosi al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato);
- accedere, tramite il sito www.lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
- compilare il form:
- la Sezione n. 1 – dati identificativi del lavoratore, risulterà già compilata e non modificabile;
- la Sezione n. 2 – dati identificativi del datore di lavoro e la Sezione n. 3 – dati identificativi del rapporto di lavoro, saranno popolate automaticamente e non modificabili (tranne l’indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato da lavoratore) previo recupero dei dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere scegliendo tra le comunicazioni obbligatorie “attive”; fanno eccezione i rapporti di lavoro instaurati prima del 2008 per i quali l’utente dovrà compilare manualmente le sezioni n. 2 e 3;
- la Sezione n. 4 – dati identificativi della comunicazione, dovrà essere sempre compilata dal lavoratore, indicando il “tipo di comunicazione” (dimissioni, risoluzione, revoca) e la data di decorrenza;
- trasmettere il modello: in questo passaggio la Sezione n. 5 – dati di invio sarà aggiornata automaticamente con identificazione della data di trasmissione e il codice identificativo.
Per quanto riguarda l’ipotesi sub b), il lavoratore deve:
- recarsi da un soggetto abilitato;
- accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale www.lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
- far compilare il form (la compilazione segue le medesime modalità sopra illustrate e il sistema indicherà direttamente nella Sez. n. 5 il tipo di soggetto abilitato);
- far apporre la firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi.
A cura del sistema informatico, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro (implementato nella Sez. 2 del Modello) e alla DTL competente.
La data di trasmissione è identificabile nella Sezione 5 del Modulo e consente di considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore, di verificare il termine dei 7 giorni entro il quale il lavoratore potrà revocare le dimissioni rese e di procedere entro 5 giorni dalla data di cessazione alla comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis D.L. n. 510/1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007.
Infine, la Circolare precisa che per la compilazione del Modulo è disponibile un video-tutorial sul sito del Ministero e si può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per inoltrare eventuali quesiti.
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