Home   News   Cosa fare per risolvere un avviso bonario

Cosa fare per risolvere un avviso bonario
come-risolvere-avviso-bonario-2

Bonario è uno di quegli aggettivi apparentemente innocui che fanno insorgere patemi e preoccupazioni. Soprattutto se utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, preludio di irregolarità, sanzioni e perdite di tempo. Di seguito una utile guida ad affrontare l’avviso bonario con la dovuta serenità.

Da tempo l’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli automatizzati, sulla base dei dati inviati sia attraverso le comunicazioni che tramite le dichiarazioni annuali dei redditi (spesometro, comunicazione spese sanitarie, modello UNICO, etc.). Questi controlli sono principalmente di due tipi:

  1. controllo automatico: viene effettuato automaticamente sulla base dei dati disponibili nella banca dati dell’amministrazione finanziaria per verificare la correttezza degli adempimenti connessi alla dichiarazione, come ad es. versamenti tempestivi, utilizzo corretto degli eventuali crediti, etc.(articolo 36-bis Dpr 600/1973 earticolo 54-bis Dpr 633/1972);

  2. controllo formale: viene verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente in dichiarazione con i documenti in suo possesso e, quindi, se ad esempio questi ha dichiarato spese mediche, l’Agenzia delle Entrate controlla l’effettiva corrispondenza degli importi indicati in dichiarazione con la documentazione presentata a seguito dell’invito dell’Ufficio (articolo 36-ter Dpr 600/1973);

  3. liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Cos’è l’avviso bonario?

L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente qualora, a seguito dei predetti controlli,  riscontri degli errori, delle incongruenze e/o degli omessi pagamenti.

Il contribuente, a seguito della ricezione di un avviso bonario, ha 30 giorni di tempo (90 giorni per gli avvisi telematici) per presentare le proprie osservazioni all’Agenzia delle Entrate oppure di provvedere al pagamento delle somme richieste versando, oltre al tributo eventualmente dovuto, gli interessi ed una sanzione ridotta.

Cosa fare se l’avviso bonario risulti sbagliato?

Un contribuente che, a seguito del ricevimento di un avviso bonario, non dovesse concordare con l’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, dovrà necessariamente chiederne la rettifica. Ad esempio, può capitare che i pagamenti effettuati tramite ravvedimento operoso non siano stati correttamente agganciati, oppure vengano effettuati pagamenti tramite F24 con un codice tributo errato.

La rettifica dell’avviso bonario va richiesta entro trenta giorni dal ricevimento (90 giorni per gli avvisi telematici), anche telematicamente (direttamente o attraverso intermediari abilitati) attraverso il canale di assistenza CIVIS, tramite PEC oppure recandosi di persona presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presentando appositarichiesta in autotutela al fine di segnalare le incongruenze riscontrate.

Se l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare quanto comunicato dal contribuente e riconoscere l’errore, provvederà a rettificare la comunicazione di irregolarità emessa in precedenza; qualora la rettifica fosse solo parziale, l’Ufficio provvederà ad emettere un nuovo avviso bonario concedendo al contribuente ulteriori trenta giorni per effettuare il pagamento anche a rate.

Come viene calcolata la sanzione nell’avviso bonario?

Se il contribuente concorda con quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate tramite l’avviso bonario, al fine di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una sanzione ridotta, deve provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici). La percentuale della sanzione irrogata varia a seconda del controllo effettuato dall’amministrazione finanziaria; più precisamente:

  • per gli avvisi bonari relativi ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione corrisponde ad 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%);
  • per le comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.

E’ possibile rateizzare gli importi richiesti con l’avviso bonario?

Per beneficiare della sanzione ridotta prevista nell’avviso bonario non è necessario versare in un’unica soluzione gli importi richiesti, essendo possibile rateizzare il quantum dovuto con le seguenti modalità:

  • per importi fino a € 5.000: massimo 8 rate trimestrali di pari importo;
  • per importi superiori a € 5.000: massimo 20 rate trimestrali di pari importo.

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici).

Per calcolare le rate è possibile utilizzare un tool gratuito fornito dall’Agenzia delle Entrate – clicca qui.

Quando si decade dal beneficio della sanzione ridotta prevista nell’avviso bonario?

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), oppure di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, dal beneficio della sanzione agevolata e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Il D.Lgs. n.159/2015 ha riformato il sistema di riscossione delle imposte, intervenendo – tra gli altri – sulle regole di funzionamento delle comunicazioni di irregolarità emesse da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alle dichiarazioni tributarie (redditi, IVA, IRAP, ecc.). Più precisamente, non si decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000 euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni anche quando il pagamento è effettuato in un’unica soluzione.

Il pagamento della sanzione può avvenire direttamente utilizzando il modulo F24 già compilato e allegato alla comunicazione di irregolarità presso qualsiasi banca, ufficio postale o altro intermediario abilitato. Diversamente, esistono due canali alternativi:

  • per via telematica se il contribuente è titolare di partita IVA;
  • con modello F24 cartaceo se invece non ha partita IVA.

Come si effettua il pagamento dell’avviso bonario?

I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione, oppure un qualsiasi modello F24, utilizzando i codici tributo riportati nella seguente tabella.

Cosa succede se si dimentica di pagare la prima o una delle rate successive?

Nel caso in cui il contribuente non provveda ad effettuare il versamento di quanto dovuto in base all’avviso bonario, l’agente della riscossione provvederà ad effettuare l’iscrizione a ruolo delle somme non versate, applicando la sanzione del 30% oltre all’aggio di riscossione e agli interessi.

Di conseguenza, al contribuente verrà notificata, da parte di Equitalia S.p.A. (stando agli annunci governativi destinata però a scomparire nel 2017), ossia dell’ente che si occupa della riscossione dei crediti per conto dell’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento e la sanzione pari al 30%. Anche in questo caso è possibile effettuare un pagamento rateale del debito iscritto a ruolo. Per maggiori dettagli su come rateizzare le cartelle di Equitalia cliccare qui.

Se sei interessato ai nostri servizi per verificare un avviso bonario, rateizzarlo o in generale per tenere la tua contabilità, puoi contattarci telefonando al numero 08231970543, oppure mandando una mail.

Comments are closed.