-
-
News Recenti
- Lavori in casa, ecco come ottenere subito lo sconto fiscale in fattura
- Che cos’è la ritenuta?
- Incentivi impresa innovativa: Smart&Start
- Deduzioni e detrazioni fiscali: cosa ci si dimentica spesso? (elenco e vademecum)
- Assunzioni agevolate: Garanzia Giovani prorogata
- Finanziamenti agevolati per imprese e professionisti
Archivi
- agosto 2019
- luglio 2019
- maggio 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- settembre 2018
- giugno 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
Categorie
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato definitivamente il regime dei contribuenti minimi trasferendo le agevolazioni fiscali nel nuovo regime forfetario. Vediamo quali sono le differenze sostanziali tra i due regimi.
Come è noto, il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che realizzano ricavi o compensi inferiori a determinate soglie, variabili in relazione all’attività esercitata, e prevede la determinazione del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività.
Inizialmente, nella sua prima versione, tale regime appariva in linea generale meno conveniente rispetto al regime dei contribuenti minimi. L’impossibilità di dedurre analiticamente costi e spese, l’aliquota al 15% e le soglie di ricavi/compensi molto basse rendevano poco appetibile il regime forfetario e molto rimpianto il vecchio regime dei minimi. Con le correzioni apportate in corsa dalla Legge di Stabilità 2016, che hanno introdotto l’abbassamento dell’aliquota al 5% per i forfetari start-up e l’innalzamento delle soglie dei ricavi/compensi per poter accedere e permanere nel regime agevolato, la disparità di trattamento tra contribuenti minimi e nuovi forfetari è stata eliminata.
I due regimi differiscono per alcuni aspetti sostanziali:
- l’imposta sostitutiva per i forfetari non rientranti nella categoria degli “start-up” é al 15%, mentre nel vecchio regime dei minimi é al 5%;
- nel regime dei minimi non era consentito avere collaboratori o dipendenti mentre nel forfetario sì, nel limite di 5.000 euro;
- nel regime dei minimi la soglia di ricavi/compensi da non superare era genericamente di 30.000 euro, nel forfetario ci sono varie soglie in relazione al codice ATECO del contribuente;
- nel regime dei minimi nel caso di superamento del 50% di ricavi era prevista la fuoriuscita dal regime agevolato nell’anno dello sforamento, mentre nel regime forfetario dall’anno successivo;
- il costo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti nel vecchio regime dei minimi non doveva superare i 15.000 euro nel triennio, nel forfetario il limite è 20.000 al 31 dicembre di ciascun anno;
- la durata del regime dei minimi era di cinque anni a meno che il contribuente non avesse ancora compiuto i trentacinque anni di età, il nuovo regime forfetario è per sempre se si rispettano i requisiti di ingresso.
Per facilità di lettura, si riporta una tabella riepilogativa che mette a confronto i due regimi fiscali agevolati:
Comments are closed.