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Hai debiti contributivi con l’INPS che non sei riuscito a saldare a scadenza? Prima che la palla passi ad Equitalia, puoi richiedere la dilazione direttamente all’INPS.
L’INPS permette di rateizzare i debiti contributivi in fase amministrativa o direttamente da Equitalia; in questo articolo ci limitiamo ad analizzare la rateizzazione in fase amministrativa essendo la rateizzazione dei debiti verso Equitalia già stata trattata in altri post.
Come funziona la rateizzazione in fase amministrativa del debito INPS?
Prima che il debito contributivo venga trasmesso ad Equitalia mediante l’emissione del ruolo, è possibile richiedere la rateizzazione in fase amministrativa, direttamente alla sede INPS di competenza; in questo caso la domanda di pagamento rateale deve essere unica e comprendere tutti gli importi non pagati.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, il contribuente deve presentare un’unica domanda telematica, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa e le sanzioni civili per evasione od omissione, oltre gli interessi di dilazione (6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento), maturati nei confronti di tutte le gestioni INPS.
Inoltre, qualora i debiti riguardino sia i contributi personali del titolare, artigiano o commerciante, sia i contributi dovuti per lavoratori dipendenti, occorre rateizzare prima la posizione personale e solo successivamente è possibile richiedere una rateazione anche sulla posizione datoriale.
Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.
Appare indispensabile quindi che l’interessato, prima di presentare l’istanza effettui un’attenta analisi della propria posizione debitoria, anche attraverso le apposite procedure di consultazione disponibili all’interno del cassetto previdenziale sul sito INPS.
Come presentare la domanda di dilazione in fase amministrativa?
Prima di presentare la domanda di rateazione occorre richiedere l’estratto debitorio, ovvero una stampa contenente il dettaglio del debito contributivo quantificato alla data della richiesta.
La domanda di dilazione va presentata direttamente online, tramite un professionista delegato, oppure cartacea, direttamente presso la sede INPS di competenza.
Acquisita l’istanza, l’INPS esamina la documentazione e comunica al contribuente l’esito entro i successivi 15 giorni.
Il piano di ammortamento, comunicato a mezzo PEC, conterrà la data, il numero e l’ammontare delle rate accordate, nonché gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.
Se la rateazione è respinta per carenza di una delle condizioni previste, è possibile ripresentare una nuova istanza, una volta in possesso dei requisiti.
Entro quanto tempo occorre versare la prima rata?
Il pagamento della prima rata, tramite modello F24, va effettuato entro il termine indicato nel piano e costituisce un comportamento concludente che perfeziona la dilazione. Solo a questo punto potrà essere valutato il rilascio di un eventuale Durc positivo.
Quando si decade dalla rateazione?
Il mancato versamento della prima rata nel termine fissato comporta l’annullamento del piano e preclude al contribuente la possibilità di richiedere una nuova rateazione per gli stessi debiti contributivi. Si procede all’immediata revoca della rateazione quando sia accertato il mancato pagamento di due rate mensili consecutive, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione.
Qual’è il numero massimo di rate?
La domanda può essere proposta fino ad un massimo di 24 rate.
In alcuni casi tassativamente elencati dal legislatore è inoltre possibile richiedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’estensione del pagamento fino a 36 rate (Legge 389/89 art. 2, comma 11):
- calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi decreti di sospensione dei termini;
- procedure concorsuali dichiarate;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
- contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti;
- debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 in caso di precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.
Inoltre esistono due ulteriori casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l’estensione fino a 60 rate (legge 388/2000 art. 116, comma 17):
- oggettive incertezze connesse a contrastanti oppure sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza;
- fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p., all’Autorità giudiziaria.
Come funziona il piano breve?
Qualora il debitore si trovi in una momentanea carenza di liquidità, può richiedere la rateazione breve, ovverouna seconda rateazione di massimo 6 mesi da affiancare al piano di dilazione principale. Se non viene pagata una sola rata breve, si decade anche dalla rateazione principale.
L’INPS specifica che, data l’eccezionalità della misura, la rateizzazione breve potrà includere un massimo di:
- tre mensilità contributive per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Per ulteriori informazioni di natura fiscale, contabile e del lavoro, puoi contattarci.
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