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Come e quando applicare la marca da bollo da 2 euro
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Quando si applica la marca da bollo da 2 euro sulle fatture o ricevute? A chi spetta l’applicazione della marca da bollo? E a quali sanzioni amministrative si va incontro nel caso di mancata applicazione?

A chi spetta l’applicazione della marca da bollo?

La marca da bollo sulle fatture e/o ricevute fiscali emesse va applicata dal soggetto che emette il documento nel momento in cui la fattura o la ricevuta viene “spedita o consegnata” al cliente.

Attenzione però! Anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro grava su chi emette il documento, l’articolo 22 del D.P.R. 642/1972 recita che la responsabilità del pagamento della stessa e delle eventuali sanzioni grava su tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti o documenti non in regola con l’imposta di bollo.

Quando si applica la marca da bollo?

La marca da bollo da 2 euro si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47 dove non viene addebitata l’IVA. L’imposta di bollo è un tributo alternativo dell’IVA e deve essere applicata esclusivamente per le fatture emesse senza addebito dell’IVA.

Sono quindi soggette alla marca da bollo le fatture o le ricevute di importo superiore a euro 77,47 che riguardano le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/72 (spese mediche ad esempio), le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 633/1972 (spese anticipate), le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, le operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario e le operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

E quando non si applica?

La marca da bollo da 2 euro non va apposta se l’importo del documento è inferiore a euro 77,47, sui documenti già assoggettati a imposta di bollo (o esenti), su fatture o ricevute che recano addebiti o accrediti riguardanti operazioni soggette a IVA, sulle fatture che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette e a cessioni intracomunitarie, sulle bollette e altri documenti doganali di ogni specie.

E nel caso di fatture elettroniche?

Anche sulle fatture elettroniche emesse viene assolta l’imposta di bollo. In tal caso, i contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo sulle fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro cioè il 30 aprile dell’anno successivo).

Come va assolta l’imposta di bollo di 2 euro?

Per le fatture cartacee, l’imposta di bollo va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico presso una qualsiasi rivendita di tabacchi mentre per le fatture elettroniche l’imposta va assolta mediante il versamento con il modello di pagamento unificato F24.

La marca da bollo sulle fatture o ricevute cartacee deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulla copia che rimane al soggetto che la emette deve essere riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio in caso di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale.

E le sanzioni in caso di mancata applicazione?

E se mi dimentico di applicare la marca da bollo? A cosa vado incontro? In caso di mancata applicazione della marca da bollo di 2 euro sul documento, per ogni fattura irregolare, si può essere soggetti all’irrogazione della sanzione amministrativa dell’importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa.

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