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I redditi da pensioni estere, percepiti da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, possono essere sottoposti a tassazione anche nello Stato di residenza del soggetto, dopo che gli stessi redditi sono già stati sottoposti a tassazione nello Stato che li ha erogati (tassazione nello stato della fonte). A stabilire i criteri di tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere sono il DPR n. 917/86, e le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri.
La residenza fiscale in Italia
Per capire i criteri che stanno alla base della tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere è necessario fare un distinguo tra i soggetti che risultano essere fiscalmente residenti in Italia e quelli che non lo sono. Sul punto, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/86), all’articolo 3, afferma che l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) si applica sul reddito complessivo, che per i soggetti fiscalmente residenti, è costituito da tutti i redditi ovunque essi siano percepiti, mentre per i soggetti non residenti è costituito dai soli redditi prodotti in Italia.
Questo principio, rappresenta uno dei punti cardine del nostro sistema fiscale, in quanto, prevede una netta distinzione tra la tassazione dei soggetti residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti, in base alla c.d. “worldwide taxation“, e i soggetti non residenti, tassati in Italia soltanto sui redditi che ivi hanno prodotto. In pratica, da ciò ne consegue che le persone fisiche residenti in Italia devono dichiarare, e quindi assoggettare a tassazione anche i redditi conseguiti da pensioni estere. Al contrario, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, come definiti dall’articolo 23 dello stesso DPR n. 917/86.
Criteri per stabilire al residenza
Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per la verifica della residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2 del DPR n. 917/86, secondo cui, la residenza fiscale, viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè per più di 183 giorni all’anno, il soggetto soddisfa almeno uno sei seguenti requisiti:
- E’ iscritto all’anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
- Ha fissato in Italia il proprio domicilio (ovvero il centro vitale dei propri affari, e dei propri interessi morali, familiari o sociali);
- Ha stabilito in Italia la propria residenza (la propria dimora stabile in un luogo, con l’intenzione di rimanervi).
Si ricorda che tali criteri sono tra di loro alternativi, e devono verificarsi per la maggior parte del periodo d’imposta. Al fine di ridurre i possibili fenomeni di doppia imposizione sugli stessi redditi, l’Italia ha stipulato con altri Paesi una fitta rete di convenzioni internazionali. I trattati stipulati dall’Italia si ispirano al modello di convenzione elaborato dall’OCSE.
Paesi a fiscalità privilegiata
Infine, ricordiamo che si è considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, anche nel caso in cui si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Pensioni erogate a soggetti residenti all’estero
Le pensioni corrisposte a soggetti residenti in Stati esteri da enti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili in Italia (tassazione nello stato della fonte). Tale criterio generale, deve essere poi letto ed armonizzato con quanto previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni corrisposte a dipendenti pubblici o a lavoratori privati.
Il soggetto residente all’estero che percepisce una pensione italiana ha facoltà di chiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione). A tal fine il soggetto dovrà presentare apposito modello alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata.
Rimborso imposte anni precedenti
Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che desiderano ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi possono presentare la richiesta di rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/1973).
L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale, e la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Pensioni estere erogate a soggetti residenti in Italia
Vengono definite pensioni estere i redditi corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro prestato e percepite da un soggetto che risulta essere fiscalmente residente in Italia (secondo i criteri dell’articolo 2 del DPR n. 917/86).
Pensioni pubbliche e private
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito (a questo link le principali), in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In particolare, l’articolo 18 del Modello OCSE prevede che:
“fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre simili remunerazioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un passato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato”
Il modello convenzionale di riferimento, dunque, prevede che salvo quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 19 (funzioni pubbliche), le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore e dunque senza tassazione nel paese di provenienza. Come chiarito dal Commentario al Modello OCSE, il presente articolo trova applicazione non solo per le pensioni pagate agli ex dipendenti, ma anche a quelle pagate ad altri beneficiari (ad esempio superstite coniugi, compagni o figli di dipendenti).
Inoltre, quanto previsto dal Modello OCSE deve ritenersi applicabile non solo ai pagamenti periodici, ma anche ad un pagamento forfettario corrisposto in luogo della pensione periodica dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per le somme corrisposte in forma non periodica in relazione ad impieghi passati, sono previste diverse qualificazioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, considerandole in alcuni casi assimilati agli stipendi e quindi con applicazione dell’articolo 15 della Convenzione.
Criteri di tassazione
In particolare, le pensioni sono:
- Pensioni pubbliche – Si tratta di pensioni erogate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello Stato della fonte);
- Pensioni private – Si tratta di pensioni corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico; generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.
In linea generale me modalità di tassazione in Italia delle pensioni estere percepite da soggetti fiscalmente residenti sono queste. Tuttavia, tale disciplina è diversa a seconda di quanto previsto dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i vari Paesi esteri. Di seguito, quindi, vediamo quali sono le principali modalità di tassazione che riguardano le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia.
Pensione svizzera
Secondo il principio generale sopra indicato, nel caso di erogazione di redditi da pensione dalla Svizzera devono essere tenuti distinti due fattispecie:
- Pensioni pubbliche – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia;
- Pensioni private – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Italia.
Questo è quanto prevedono gli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Pensione da Germania e Belgio
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Pensioni da Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Pensioni dal Canada
Tali redditi sono assoggettati a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 24.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Canada non può essere applicata una tassazione superiore al 15%. In tal caso, in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
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