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Bonus baby sitter per autonome
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Le lavoratrici autonome che hanno diritto al congedo parentale possono scegliere di trasformarlo, in tutto o in parte, nel bonus baby sitter pari a 600 euro mensili, presentando domanda all’INPS in via telematica oppure tramite patronato: le istruzioni operative sono contenuta nella circolare dell’istituto di previdenza del 12 dicembre 2016. I riferimenti normativi sono la Legge di Stabilità 2016 (comma 283, articolo 1, legge 208/2015), che introduce il voucher baby sitter per le madri lavoratrici autonome e imprenditrici, e il decreto ministeriale del Lavoro 1 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre).

Il beneficio prevede che la madre rinunci ai mesi di congedo parentale (utilizzabile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), che corrispondono alle mensilità di bonus baby sitter richieste. Il trattamento è pari a 600 euro al mese, ed è corrisposto in voucher. Invece dei buoni è possibile scegliere un contributo per la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Hanno accesso al bonus baby sitter le seguenti categorie di lavoratrici autonome:

  • coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
  • artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

E’ possibile chiedere i voucher baby sitting o il contributo asilo nido anche nel caso in cui sia già stato utilizzato parte del congedo parentale. Esempio: se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi. Al momento della domanda di beneficio la lavoratrice deve essere in regola con il versamento dei contributi.

Il contributo è utilizzabile per un massimo di tre mesi, per frazioni mensili intere. Esempio: se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, e avrà altri 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile come sopra definita.

I voucher sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 75/2016: l’appropriazione deve avvenire entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda. In caso contrario, si sottintende l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio, e viene ripristinato il diritto al congedo parentale.

Il contributo servizi per l’infanzia viene erogato esclusivamente se il servizio viene svolto, entro e non oltre il 31 luglio 2017, da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016 (è pubblicato sul sito INPS ed è aggiornato in tempo reale).

Presentazione domande

Le domande vanno presentate all’INPS in via telematica (ci vuole il PIN dispositivo) oppure tramite patronato, entro il 31 dicembre 2016. Sul sito web dell’istituto, il pescorso da seguire per la presentazione della domanda è il seguente: Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito. Sono disponibili le istruzioni nella sezione concorsi e gare -> avvisi.

Va presentata una domanda per ogni figlio. La domanda va compilata indicando:

  • scelta del beneficio, voucher o contributo servizi infanzia. In questo secondo caso, bisogna indicare la struttura prescelta;
  • periodo di fruizione del beneficio;
  • dichiarazione rinuncia del corrispondente periodo di congedo parentale;
  • dichiarazione di aver presentato dichiarazione ISEE valida.

La procedura online consente di inviare in un momento successivo a quello della compilazione, utilizzando l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti presente nella procedura. Fino al momento dell’invio è possibile apportare modifiche, in un momento successivo no (se intervengono cambiamenti, bisogna cancellare la domanda ed eventualmente presentarne una nuova). Quindi, per esempio, se la lavoratrice ha scelto i voucher baby sitter e cambia idea, optando per l’iscrizione agli asili nido, una volta inviata la domanda non può più modificarla. Deve cancellare la precedente richiesta, e inviarne una nuova.

E’ invece possibile cambiare la scelta della struttura per l’infanzia, accedendo nuovamente alla procedura (percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia), oppure rivolgendosi al patronato.

Requisiti della lavoratrice

Per avere diritto a voucher baby sitter o iscrizione servizi infanzia, la lavoratrice deve soddisfare le seguenti condizioni nel periodo compreso fra l’11 novembre 2016 e il 31 dicembre 2016:

  • concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità;
  • nel caso di adozione, non deve essere trascorso più di un anno dall’ingresso in famiglia.

Devono sussistere tutte le regole in materia di diritto al congedo parentale, che viene trasformaziono nel beneficio. Vediamo qualche esempio.

Figlio nato il 2 settembre 2016: il periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto) è il 2 dicembre 2016. La domanda si può presentare dal 3 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mesi di beneficio.

Caso di adozione o affidamento preadottivo: data di ingresso in famiglia, 5 luglio 2016. Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (5 mesi dall’ingresso in famiglia): 5 dicembre 2016. La domanda si può presentare dal 6 al 31 dicembre 2016.

Figlio nato il 7 maggio 2016: Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 7 agosto 2016. Fino al 7 maggio 2017, ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto al congedo parentale. Se non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale,  può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per tre mensilità. Se invece, per esempio, ha utilizzato 20 giorni di congedo parentale, può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per due mensilità, residuando comunque la possibilità di fruire del congedo parentale residuo (10 giorni) entro l’anno di vita del bambino.

Figlio nato il 1° gennaio 2016: Il periodo teorico di fruizione della maternità termina il 1° aprile 2016, il congedo parentale è fruibile fino al 1° gennaio 2017 ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino. Se la lavoratrice non ha ancora fruito di periodi di congedo parentale, può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 1° dicembre 2016, per una sola mensilità.

Accoglimento domanda

E’ comunicato dall’INPS attraverso il sito web, consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda, e via PEC, posta elettronica certificata (oppure e-mail normale, se non è stata indicata una casella PEC).

Rinuncia al beneficio

Può essere comunicata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda. Se la lavoratrice si è già appropriata di voucher quando rinuncia alla prestazione, dovrà restituirli seguendo apposita procedura. Se non lo fa, non avrà diritto al congedo parentale corrispondente. La rinuncia deve essere per uno o più mesi, non per frazioni di mesi. Esempio: la lavoratrice ha richiesto e ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), e li ha utilizzati per un importo pari a 610 euro. Se vuole rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata. 

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