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Sulle fatture emesse senza addebito IVA va apposta la marca da bollo del valore di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.), rappresentando un tributo alternativo all’imposta sul valore aggiunto. Tale adempimento va rispettato sia in caso di fatture cartacee che elettroniche, se l’importo supera i 77,47 euro, altrimenti la marca da bollo non va applicata per nessuna delle due tipologie.
Sulle fatture cartacee la marca da bollo è costituita da un contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio, per le fatture elettroniche va invece assolta in modo virtuale mediante versamento con modello F24 in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
La marca da bollo si applica sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulle altre copie va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”. Le copie conformi seguono le regole previste per le fatture originali.
Nell’eventualità che la fattura presenti sia importi soggetti che non soggetti ad IVA, la marca da bollo va applicata solo se il totale degli importi non soggetti ad IVA supera i 77,47 euro.
In caso di importi superiori ai 77,47 euro, la marca da bollo va applicata alle fatture riguardanti operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, o territoriale, escluse dalla base imponibile IVA, esenti IVA, non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972, p effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo Regime dei Minimi e del Regime Forfettario.
La marca da bollo non va invece mai applicata in caso di fatture, note di credito e addebito e documenti similari che riguardino operazioni soggette ad IVA, operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intra-comunitarie di beni, nonché alle fatture soggette al reverse charge.
Nel caso in cui la marca da bollo sulla fattura sia dovuta ma non venga applicata, per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative (di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa, per ogni singola fattura considerata irregolare) vige l’obbligo solidale chi emette la fattura e chi la riceve. Chi riceve la fattura senza marca da bollo, qualora sia invece dovuta, può presentarla entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate, pagando la sola imposta senza sanzioni e divenendo esente da responsabilità solidale.
Solo nel caso in cui il costo della marca da bollo gravi sul cliente l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA. Nel caso in cui il costo della marca da bollo possa essere considerata accessoria al costo principale, questa può essere portata in deduzione o in detrazione ai fini IRPEF.
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