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Requisiti lavoratore e datore di lavoro, ambito territoriale, tipologia rapporti incentivati, misura del beneficio fiscale: ecco le istruzioni operative INPS sul bonus occupazione Sud, che consiste in un esonero contributivo fino a un tetto di 8mila 60 euro annui. L’agevolazione è prevista dal decreto del ministero del Lavoro del 16 novembre 2016, il documento di prassi INPS è la circolare 41/2017.
Il bonus SUD spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni meno sviluppate, quindi Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o in transizione, quindi Abruzzo, Molise e Sardegna. E’ un esonero contributivo al 100%, fino a un massimo di 8mila 60 euro annui, che significa 671,66 euro al mese. Se il rapporto di lavoro viene risolto nel corso del mese, lo sconto contributivo è pari a 22,08 euro al mese.
Non riguarda i contributi INAIL e le seguenti altre tipologie di contributi:
- fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all‘articolo 1, comma 755, della legge 296/2006;
- fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 148/2015) e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento;
- garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., l’anticipo del TFR previsto dall’articolo 1, comma 29, della legge 190/2014;
- finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 25, comma 4, legge 845/1978);
- solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
- contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, dlgs 182/1997);
- contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (articolo 1, commi 3 e 4, dlgs 166/1997).
Il bonus si applica alla contribuzione dovuta, quindi non si calcolano eventuali somme destinate ad esempio ai fondi pensione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. L’agevolazione viene sospesa in caso di maternità, per riprendere quando la lavoratrice torna al lavoro, ma comunque entro il 28 febbraio 2019.
Assunzioni incentivabili
L’assunzione deve determinare un aumento occupazionale rispetto agli ultimi 12 mesi. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori.
- Tempo indeterminato, anche part-time,
- trasformazioni di rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
- apprendistato professionalizzante.
L’incentivo non spetta per le seguenti tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
L’incentivo non spetta se l’assunzione rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, se viola il diritto di precedenza, se sono in atto sospensioni dal lavoro o ammortizzatori per crisi aziendale (a meno che non riguardi diverse unità produttive o diversi inquadramenti professionali rispetto a quello dei lavoratori sospesi). Lavoratori a cui spetta:
- giovani fra i 16 e i 24 anni (quindi fino al giorno del compimento dei 25 anni) disoccupati;
- lavoratori con più di 25 anni disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: per lavoro regolarmente retribuito si intende rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione.
Il lavoratore non deve avere avuto alcun rapporto di lavoro con l’impresa che chiede l’incentivo o una sua controllata o partecipata.
Procedura di richiesta
Il datore di lavoro presenta all’INPS una domanda preliminare, utilizzando il modulo di istanza on-line “B.SUD” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet INPS. Questa domanda contiene l’indicazione del lavoratore da assumere, la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva, l’aliquota contributiva datoriale. L’INPS effettua le verifiche e informa il datore di lavoro sull’ammissibilità della domanda, generalmente entro il giorno successivo alla presentazione. Entro sette giorni dalla risposta positiva dell’INPS, il datore di lavoro procede all’assunzione, mentre entro dieci giorni deve effettuare la relativa comunicazione, chiedendo contestualmente l’accesso al beneficio. L’inosservanza del termine di dieci giorni fa decadere l’intera procedura, che va eventualmente ripetuta.
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