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Rottamazione cartelle, dubbi e proroga
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Emergono punti critici nell’interpretazione normativa della rottamazione cartelle esattoriali, con divergenze fra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, mentre si delinea la possibilità di una proroga. Un emendamento presentato in Commissione Finanze alla Camera (nell’ambito del Decreto Terremoto), su cui il Governo ha annunciato l’intenzione di dare parere favorevole, chiede lo slittamento del termine per l’adesione al 21 aprile (tre settimane in più rispetto alla scadenza del 31 marzo) e al 15 giugno (rispetto al 31 maggio) per le risposte dell’agente di riscossione alle istanze presentate. Nell’attesa dell’eventuale approvazione, vediamo in cosa consistono le differenze interpretative.

Ruoli rottamabili

La legge (decreto 193/2016) prevede la rottamazione per «i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016». Si pone una questione interpretativa che riguarda l’identificazione del momento in cui la somma da riscuotere viene affidata all’agente della riscossione, perché il Dm 321/1999 prevede che le trasmissioni effettuate nei confronti degli agenti della riscossione dopo il 16 del mese si considerano prese in carico il mese successivo. Significa che l’incrocio di queste due norme potrebbe far uscire dall’ambito di applicazione della definizione agevolata le cartelle esattoriali affidate agli agenti di riscossione dal 16 al 31 dicembre.

Ebbene, per l’Agenzia delle Entrate (circolare 2/2017) per ”carichi affidati” deve intendersi “carichi trasmessi“. Risultato, sono rottamabili le somme trasmesse per la riscossione ai concessionari entro il 31 dicembre 2016. Si tratta di un punto importante, anche in considerazione delle lettere inviate da Equitalia ai contribuenti in relazione alle somme affidate nel mese di dicembre non ancora oggetto di cartella esattoriale, che quindi rientrano nella potenziale rottamazione anche senza che il debitore non sia ancora a conoscenza.

Rateazione precedente

Qui il discorso è più complicato: riguarda la possibilità, per chi aveva già un piano di rateazione ma chiede la rottamazione, di mantenere il precedente piano nel momento in cui si rende conto che è più conveniente, dopo aver ricevuto la risposta all’istanza dell’agente della riscossione (che contiene anche la quantificazione del debito e l’eventuale nuovo piano di rateazione richiesto). La legge (comma 8, articolo 6, dl 193/2016), prevede che:

«il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione».

In pratica (interpretazione su cui sono tutti d’accordo) sono sospese le rate 2017 relative a un precedente piano fino al momento in cui non si aderisce definitivamente alla rottamazione, cosa che avviene con il pagamento della prima rata. Ci sono però due diverse interpretazioni sull’applicazione di questa norma ai diversi piani di rateazione, quella di Equitalia più estensiva, quella dell’Agenzia delle Entrate più restrittiva.

  • Secondo Equitalia coloro che aderiscono alla definizione agevolata restano «sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati».
  • Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’opportunità è limitata ai pagamenti a rate già in essere al 24 ottobre 2016 (sempre che siano state pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016).
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