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Il countdown per l’arrivo dalla fatturazione elettronica 2019 obbligatoria è iniziato. E sono molti i quesiti che gli operatori economici si stanno ponendo, per prepararsi a questo nuovo adempimento fiscale tutto digitale.
Le nuove regole, in ottica digitalizzazione del Fisco, partiranno dal 1° gennaio 2019, salvo un periodo di 9 mesi di tolleranza sulle sanzioni.
Tra le varie domande a cui l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta, con una serie di Faq (frequently asked questions), ce ne sono due che spiccano e che interessano tutti gli operatori che, tra poco più di un mese si troveranno a dover fronteggiare questo obbligo:
- Nel’ambito della fatturazione elettronica, è possibile l’uso della fattura differita?
- Sarà obbligatorio inviare e-fatture fuori dal campo Iva?
Cerchiamo di scendere un po’ più in dettaglio e rispondere a questi due quesiti, chiarendo, con le parole dell’Agenzia delle entrate quali sono gli adempimenti fiscali che i soggetti Iva dovranno rispettare nel nuovo anno.
Fatturazione elettronica 2019: entrata in vigore
Come anticipato a inizio articolo, l’obbligo della fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. A partire da questa data sarà obbligatoria per tutta una serie di soggetti fiscali.
Fatturazione elettronica 2019: niente sanzioni fino a settembre
È comunque previsto un periodo di tolleranza per chi commette errori o non si adegua in maniera certosina. Questo periodo si concretizza in una moratoria sanzioni di 9 mesi, prorogata fino a settembre 2019, come stabilito dalle ultime novità introdotte con il Decreto fiscale, collegato alla Legge di bilancio.
Secondo questa moratoria, non si applicano le sanzioni se la fattura viene emessa in ritardo ma comunque entro il termine di liquidazione periodica dell’IVA.
Sono previste invece sanzioni light, cioè si pagano in misura ridotta dell’80%, se l’emissione avviene entro il periodo di liquidazione Iva successivo.
Fatturazione elettronica 2019: chi è obbligato
Vediamo ora chi sarà obbligato a partire dal 1° gennaio 2019 ad adeguarsi all’emissione, invio e conservazione delle fatture digitali.
I soggetti obbligati sono:
- gli Operatori Iva – soggetti o stabiliti in Italia – che dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica;
- gli Operatori Iva sia Business to Business sia Business to Consumer (cioè nei rapporti con i consumatori finali).
In particolare:
- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma;
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
A partire da gennaio 2019 quindi, tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA (salvo coloro che sono esonerati per norma)), sia verso soggetti parimenti titolari di partita IVA (B2B) che verso soggetti non titolari di partita IVA (“privati” – B2C), dovranno essere in formato elettronico.
Fatturazione elettronica 2019: chi è escluso
Ci sono alcune categorie invece che non devono sottostare all’obbligo di fattura elettronica. Sono le seguenti:
- gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi);
- i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (ricordiamo la nuova soglia di accesso fino a 65 mila euro per il 2019);
- esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (per questi l’obbligo è rinviato);
- gli agricoltori in regime speciale
- le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti
Fatturazione elettronica 2019: fattura differita, le regole del Fisco
Veniamo ora al cuore del problema. In merito alla fatturazione elettronica 2019, si possono inviare fatture differite.
Certo che è possibile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate lo scorso 28 novembre.
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”.
Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Fatturazione elettronica 2019: obbligatoria per fatture fuori dal campo Iva?
Per quanto riguarda invece le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva, l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.
Tuttavia, è consentito comunque gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. Quindi se l’operatore decide di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
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