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Nella Legge di conversione del DL n 119/18 il Governo ha introdotto una sanatoriadedicata alla correzione di Errori Formali delle dichiarazioni.
Mi riferisco alla possibilità di correggere errori presenti in dichiarazioni redditi ed IVA presentate, che non incidono nella determinazione del tributo. Deve trattarsi di errori non sostanziali che non inibiscono l’attività accertatrice dell’Agenzia delle Entrate.
In questo articolo vediamo in cosa consiste la Pace Fiscale Errori Formali 2019, quali sono le modalità per applicarla e come è possibile avvalersi della sanatoria.
Vediamo, quindi, come applicare la sanatoria Errori Formali 2019.
Pace Fiscale Errori Formali: la sanatoria 2019
La Pace Fiscale Errori Formali è una sanatoria a disposizione dei contribuenti, contenuta nel DL n 119/18, diventato legge.
Si tratta della possibilità offerta ai contribuenti di sanare:
- Errori formali presenti nelle dichiarazioni dei redditi;
- Errori che non incidono nell’attività accertatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul calcolo dell’imposta e sul pagamento del tributo.
Per ogni annualità in cui il contribuente ha commesso errori formali è necessario andare a versare una somma di denaro fissa a titolo di sanzione.
Vediamo il testo del DL che introduce la Pace Fiscale Errori Formali:
“LE IRREGOLARITÀ, LE INFRAZIONI E LE INOSSERVANZE DI OBBLIGHI O ADEMPIMENTI, DI NATURA FORMALE, CHE NON RILEVANO SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, AI FINI DELL’IVA E DELL’IRAP E SUL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, COMMESSE FINO AL 24 OTTOBRE 2018, POSSONO ESSERE REGOLARIZZATE MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA PARI AD € 200 PER CIASCUN PERIODO D’IMPOSTA CUI SI RIFERISCONO LE VIOLAZIONI.”
Articolo 9 DL n 119/18
Vediamo, quindi, che cosa sono gli Errori Formali e la procedura per accedere alla sanatoria.
Pace Fiscale: che cosa sono gli Errori Formali?
Prima di analizzare la procedura per aderire alla sanatoria è opportuno chiedersi che cosa si intenda per Errore Formale.
Gli errori formali sono errori che il contribuente commette e che non incidono da soli nella determinazione delle imposte dovute. Tali errori possono essere commessi nella dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, che non incidono sulla base imponibile o sul pagamento del tributo.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n 77/E/2011 per definire il concetto di Errore Formale. Secondo l’Agenzia vi possono essere due tipologie di errore:
- Errore Formale – Errore che non ha conseguenze sostanziali. Non incide sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, o del pagamento della stessa;
- Errore Meramente Formale – Errore che oltre a non avere risvolti sostanziali, consente comunque all’Amministrazione Finanziaria di effettuare la sua attività di accertamento.
La differenza tra i due tipo di errore è importante. Gli errori formali sono errori sono punibili e quindi sanzionabili. Mentre gli errori meramente formali non hanno alcuna conseguenza, quindi non sono sanzionabili.
Sul punto, l’articolo 10, comma 3 della Legge n 212/00 prevede la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”.
In attuazione di tale previsione, la disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 6 del DLgs n 472/97 stabilisce che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria
A valutare l’appartenenza di un errore ad una categoria piuttosto che all’altra è la stessa Agenzia delle Entrate. L’ente è chiamato a valutare caso per caso e a decidere la tipologia di errore, formale o meramente formale.
Esempi di Errori Formali
Vediamo di seguito, alcuni esempi, non esaustivi di errori formali facilmente riscontrabili nella pratica.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi su modelli non conformi;
- La mancata indicazione dei dati nel frontespizio di un modello dichiarativo;
- Mancanza di informazioni personali nei dati anagrafici del 730;
- L’indicazione di un reddito in una casella diversa da quella corretta in dichiarazione. Questo senza che ci siano state variazioni in termini di determinazione del reddito imponibile.
Errori formali che ostacolano l’accertamento del tributo
Ca circolare n 77/E/2011 fa riferimento, nello specifico, ad alcune fattispecie di errori formali per le quali, anche in assenza di un debito tributario è sancita la punibilità in quanto trattasi di irregolarità ostative all’attività di controllo dell’ufficio.
Sono questi, in linea teorica, i casi in cui la Pace Fiscale Errori Formali può avere concreta applicazione.
Tra quest’ultime si annovera:
- Omessa Dichiarazione dei Redditi senza imposte dovute;
- L’omessa dichiarazione dei sostituti d’imposta anche se in presenza di ritenute versate;
- L’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. Anche se il contribuente effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta;
- L’omessa dichiarazione IVA periodica;
- La mancata o tardiva restituzione dei questionari;
- L’inottemperanza all’invito a comparire all’ufficio.
Sono questi gli errori formali per i quali è possibile intervenire nella sanatoria. Errori per cui la correzione deve passare attraverso la presentazione di una Dichiarazione Integrativa.
Dichiarazione che consenta di sanare l’errore od omissione commessa dal contribuente. Naturalmente, la regolarizzazione deve avvenire prima che sia iniziata l’attività accertatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta individuati gli errori oggetto di sanatoria, vediamo, il periodo oggetto di regolarizzazione e la procedura da seguire.
Pace Fiscale Errori Formali: il periodo oggetto di agevolazione
La possibilità di correggere errori formali riguarda la possibilità di sanare irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini:
- Delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Cedolare Secca, etc);
- Dell’IVA;
- Dei tributi erariali.
Questo per tutte le irregolarità commesse sino al 24 ottobre 2018.
Pace Fiscale Errori Formali: la procedura
Per aderire alla sanatoria Pace Fiscale Errori Formali è sufficiente che il contribuente presenti il versamento, tramite modello F24 di una somma pari a € 200,00.
La somma deve essere versata per ogni periodo di imposta in cui sono stati commessi errori formali.
La somma dovuta per regolarizzare le suddette violazioni deve essere versata in due rate:
- La prima entro il 31 maggio 2019;
- La seconda entro il 2 marzo 2020.
Pace Fiscale Errori Formali: convenienza
Sulla base delle argomentazioni sinora individuate appare evidente come questa sanatoria abbia una portata davvero limitata.
Il fatto che rientrino nell’ambito di applicazione della norma solo violazioni formali, di per se non punibili, fa si che il contribuente non abbia alcun interesse a ricorrere alle definizione prevista dalla norma.
Perché il contribuente dovrebbe pagare per un errore formale, non oggetto di sanzione tributaria?!
Discorso diverso deve farsi con riferimento alle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative. Violazioni per le quali la convenienza nell’utilizzo dell’istituto in esame dovrà essere opportunamente valutato caso per caso.
Il problema, tuttavia, è che di discrimine tra sanzioni formali e non potrà che essere determinato univocamente dall’Amministrazione Finanziaria. Per cui vi sarà il rischio che, a causa dell’incerto perimetro della non sanzionabilià della violazione, molti contribuenti aderiranno alla sanatoria prevista dall’articolo 9 in tutti quei casi in cui risulti più economico condonare rispetto a proporre ricorso dinnanzi al Giudice tributario.
C’è poi da aggiungere che in molti casi le sanzioni ordinarie per le violazioni possono essere ridotte con Ravvedimento Operoso. Questo porta la sanzione definitiva da versare ad essere, in molti casi, inferiore rispetto a quella fissa della sanatoria in commento.
Inoltre, per le violazioni relative alla mancata risposta a questionari, o agli inviti a comparire dell’Ufficio, aderire alla sanatoria potrebbe portare a conseguenze ben più gravi. Basti pensare che in questi casi l’Agenzia può adottare l’accertamento induttivo del reddito del contribuente.
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