Home   News   Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica
Fattura-elettronica

L’obbligo di emissione della Fattura Elettronicaper le operazioni B2B e B2C è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2019.

Il tutto senza che vi siano state modifiche agli ordinari termini di emissione della fattura. Questo vuol dire che, ordinariamente, una fattura deve essere emessa entro le 24 ore dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. Oppure, per le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa.

Naturalmente, soprattutto in questi primi mesi di applicazione, anche il legislatore è ben conscio del fatto che difficilmente la Fattura Elettronica potrà essere emessa entro le 24 ore dall’avvenuta conclusione dell’operazione.

Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni è stato previsto un primo periodo in cui vi è possibilità di emettere Fattura Elettronica senza applicazione di sanzioni. Il tutto aspettando il 1° luglio 2019 quando entreranno in vigore i nuovi termini di emissione della Fattura.

In questo articolo affronteremo tutti questi aspetti, e faremo il punto sull’applicazione delle sanzioni, ordinarie, e ridotte con Ravvedimento Operoso, applicabili alla Fattura Elettronica.

Vediamo, quindi, le sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica.

Iter di emissione della Fattura Elettronica

La normativa sulla fatturazione elettronica e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prevedono un preciso iter di emissione della fattura.

L’iter di emissione della fattura elettronica prevede la generazione e l’invio al SDI della fattura elettronica entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

Più precisamente:

“LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA È LA DATA RIPORTATA NEL CAMPO “DATA” DELLA SEZIONE “DATIGENERALI” DEL FILE DELLA FATTURA ELETTRONICA, CHE RAPPRESENTA UNA DELLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 21-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633”

Provvedimento 30 aprile 2018 Agenzia delle Entrate

Tale regola, destinata a semplificare il processo di fatturazione elettronica, deve necessariamente coordinarsi con le ordinarie regole IVA. Norme che presiedono il momento di effettuazione dell’operazione, contenute nell’articolo 6 del DPR n 633/72.

Fatturazione Immediata

Con riferimento alla fatturazione immediata (tralasciando i casi di facoltà di fatturazione differita – articolo 21, comma 4, DPR n 633/1972), in linea generale, la fattura deve essere emessa:

  • All’atto del pagamento della prestazione di servizi e
  • Alla consegna o spedizione dei beni oggetto della cessione.

In tale ipotesi, pertanto, l’emissione della fattura deve essere contestuale all’effettuazione dell’operazione. Vale a dire entro le ore 24 del giorno in cui è stata posta in essere. In questo senso, le Circolari n 42/E/1974, n 225/E/1996, e da ultimo n 13/E/2018.

Questo significa che una fattura datata 1 gennaio e trasmessa al SDI il 3 gennaio è tecnicamente tardiva e può essere oggetto di contestazione.

Fattura Elettronica: le sanzioni

Le sanzioni per la ritardata emissione della Fattura Elettronica sono:

  • Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
  • Da € 250 a € 2.000 quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, DLgs n 471/97, norma richiamata dal DLgs n 127/15.

In questo contesto si colloca il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n 13/E/2018, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha preso atto che l’iter di generazione/emissione della fattura, pur tempestivamente avviato, possa concludersi oltre le ore 24 del medesimo giorno.

In tali ipotesi, che la prassi dimostrerà essere frequentissime, l’Agenzia riconosce che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, l’invio del file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, DLgs n 472/1997.

Articolo, questo, secondo cui “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

In conseguenza, nemmeno la sanzione minima di € 250,00 sarebbe dovuta, se l’IVA relativa alla fattura attiva, tardivamente emessa, fosse comunque confluita nella liquidazione di competenza.

Possibili ritardi negli obblighi di Fatturazione

Per ovviare ai possibili e fisiologici ritardi dei soggetti passivi in sede di prima applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica vi è un periodo di esonero dall’applicazione di sanzioni.

Fattura elettronica in ritardo senza sanzioni

L’articolo 1, comma 6, del DLgs n 127/2015 consente, per il primo semestre 2019, l’emissione di fatture in formato elettronico oltre il termine ordinario di legge. Il tutto senza sanzioni, purché le medesime siano emesse entro i termini per effettuare la liquidazione IVA di riferimento (mensile o trimestrale).

La facoltà appena descritta vale certamente per le operazioni con addebito dell’IVA e, stante il richiamo dell’articolo 1, comma 6, del DLgs n 127/2015 agli obblighi di fatturazione (e alle relative sanzioni).

Questa possibilità di emissione della Fattura Elettronica senza sanzioni è possibile anche per le fatture relative ad operazioni esenti, non imponibili oppure senza addebito dell’imposta in rivalsa (es. reverse charge o split payment).

Come anticipato, in attesa che divengano operative le modifiche all’articolo 21, comma 4, del DPR n 633/72 (efficaci dal 1° luglio 2019), il termine ordinario per l’emissione delle fatture (ad eccezione delle fatture differite) è ancora dettato dal momento di effettuazione della relativa cessione di beni o della prestazione di servizi.

Dunque, chi riceve in data 1 gennaio 2019 il pagamento (anche parziale) del corrispettivo relativo ad una prestazione è – in termini generali – tenuto ad emettere la fattura entro il giorno stesso (limitatamente alla quota di corrispettivo pagato).
Per coloro che sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica, l’emissione della fattura è consentita, senza sanzioni, entro:

  • Il 16 febbraio 2019 (se il prestatore effettua le liquidazioni IVA mensilmente ex art. 1 del DPR n 100/98);
  • Il 16 maggio 2019 (se il prestatore ha optato per le liquidazioni IVA su base trimestrale ex articolo 7 del DPR n 542/99).

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica: sanzioni ridotte all’80%

Inoltre, le sanzioni per la tardiva emissione e registrazione della fattura sono ridotte dell’80% se il documento in formato elettronico è emesso entro il termine per effettuare la liquidazione del periodo successivo.

Nell’esempio sopra riportato, quindi, la sanzione deve essere ridotta dell’80% per le fatture emesse rispettivamente entro:

  • Il 18 marzo 2019 (se il soggetto passivo effettua le liquidazioni mensilmente);
  • Il 20 agosto 2019 (se il soggetto passivo effettua le liquidazioni su base trimestrale).

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica : la verifica dell’emissione della fattura

A fronte dei nuovi e più ampi termini per l’emissione delle fatture, il cessionario o committente che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, acquista un bene o riceve un servizio da un fornitore che è obbligato ad emettere fattura elettronica dovrà comunque accertarsi che la E-fattura sia validamente emessa.

Opera infatti, per il cessionario o committente, l’obbligo di regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, del DLgs n 471/97. Regolarizzazione per la quale si richiede dal 1° gennaio 2019 l’emissione di autofattura in formato elettronico.

L’eventuale omessa regolarizzazione da parte dell’acquirente beneficia anch’essa, ai sensi del già citato articolo 1, comma 6, del DLgs n 127/2015, per il primo semestre 2019:

  • Della disapplicazione delle sanzioni, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica;
  • Della riduzione dell’80% delle sanzioni medesime, entro il termine di effettuazione della seconda liquidazione periodica.

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica : acquisto da commercianti al minuto

Le considerazioni esposte dovrebbero valere anche nel caso in cui l’acquisto avvenga presso un soggetto che non è tenuto ad emettere fattura, come i commercianti al minuto (art. 22 comma 1 n. 1 del DPR 633/72).

Nella circostanza, se il cessionario o committente che acquista nell’esercizio di impresa, arte o professione, richiede la fattura, può accadere che il fornitore si avvalga della possibilità di emetterla entro i termini per la propria liquidazione periodica.

In tale situazione, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ, al momento di effettuazione dell’operazione, allorché viene richiesta la fattura (art. 22 comma 3 del DPR 633/72), sarà sufficiente il rilascio di un documento privo di rilevanza fiscale. Ad esempio una quietanza o la semplice ricevuta del POS. Anche per gli acquisti presso commercianti al minuto, però, in assenza di emissione (e ricezione) della fattura richiesta, dovrebbe essere presumibilmente esperibile il ricorso alla procedura di autofatturazione di cui al citato articolo 6 comma 8 del DLgs n 471/97.

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica : il diritto alla detrazione IVA

Se la fattura viene emessa “tardivamente” dal fornitore o se essa viene prodotta dall’acquirente mediante autofattura, il diritto alla detrazione dell’IVA non viene meno.

Questo fermo restando che è possibile esercitare il diritto solamente a decorrere dal momento in cui si è in possesso del documento (elettronico) di acquisto.

L’esercizio del diritto, quindi, potrebbe divergere ancor più significativamente rispetto al momento di effettuazione della cessione o prestazione.

Sanzioni per tardiva emissione della Fattura Elettronica

In questo articolo ho voluto spiegarti qual’è il regime sanzionatorio applicabile alla tardiva emissione della Fattura Elettronica.

Per i primi sei mesi, fino al 1° luglio 2019, non vi sarà applicazione di sanzioni, se l’emissione della E-fattura avverrà nel termine della liquidazione IVA. E’ questo, quindi, il termine ultimo per evitare l’applicazione della sanzione.

Successivamente, dal 1° luglio 2019, con l’entrata in vigore del nuovo termine di emissione della Fattura Elettronica ci saranno dieci giorni di tempo per l’emissione. Si tratta di un lasso di tempo sicuramente più congruo per l’emissione di questo tipo di fattura.

Superato questo termine la fattura risulterà essere tardivamente emessa, con applicazione di sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta esposta in fattura.

 

Comments are closed.