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Cosa fare se ti è stato notificato un Avviso di Accertamento indebito in tutto o in parte? Come evitare lunghi e costosi contenziosi con il Fisco? Tutte le informazioni utili per difenderti quando ricevi un Avviso di Accertamento per imposte dirette e indirette.
Uno degli adempimenti che più spaventano i contribuenti è la notifica di un Avviso di Accertamento.
L’Avviso di Accertamento è un atto impositivo con il quale si conclude l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Con questo atto viene comunicato al contribuente la violazione di alcune norme di carattere fiscale. Se hai ricevuto questo atto, quindi, sai che non hai applicato correttamente una norma a carattere fiscale.
Per questo motivo nell’Avviso di Accertamento puoi trovare la pretesa tributaria a tuo carico.
Si tratta di un atto esecutivo, con cui l’Amministrazione finanziaria indica al contribuente di regolarizzare la sua posizione.
Solitamente la notifica dell’Avviso di Accertamento viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate rilasciando al contribuente, la famosa “busta verde“.
Ogni qualvlta viene notificato un avviso di accertamento è opportuno andare a verificare la bontà delle contestazioni che sono notificate. Questo perché non sempre l’Amministrazione finanziaria può vantare la pretesa del tributo.
Vediamo, quindi, come difendersi nel caso in cui venga comunicato un avviso di accertamento.
Avviso di Accertamento Esecutivo
Se stai leggendo questo articolo sono sicuro che vuoi farti trovare preparato in caso di notifica di un Avviso di Accertamento. Quello che voglio fare è spiegarti la procedura con cui si arriva alla notifica ed indicarti le possibili strade da percorrere.
Di seguito voglio indicarti alcuni semplici consigli da seguire, frutto della mia esperienza personale come consulente. In questi anni ho visto notificare moltissimi Accertamenti Esecutivi, e posso garantirti che spesso la mancata conoscenza dell’argomento ha causato molti problemi al contribuente interessato.
Per questo motivo, la prima cosa da fare è conoscere l’atto e come deve essere predisposto e notificato per la sua validità. Solo a quel punto è possibile verificare se la pretesa richiesta risulti dovuta o meno. A seconda dei casi, infatti, è possibile seguire strategie diverse, che ti indicherò di seguito.
Si tratta di strategie diverse da attuare a seconda delle variabili in gioco, la cui scelta è sempre del contribuente.
Se ti hanno notificato un Avviso di Accertamento Esecutivo quello che posso consigliarti è di chiedere l’ausilio di un Commercialista. Soltanto con l’aiuto di un esperto in grado di affiancarti potrai veramente capire la strategia migliore da seguire nel tuo caso personale.
Per il momento, se vuoi, puoi iniziare a seguire i consigli che ti indico di seguito.
La Notifica degli Avvisi di Accertamento
Il punto di partenza di ogni analisi è che la validità di un Avviso di Accertamento dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi e non dalla ritualità della sua notificazione.
La notifica degli Avvisi al contribuente deve essere eseguita secondo gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Sono abilitati alla notifica degli atti impositivi:
- I messi comunali (articolo 60 DPR n 600/73), ovvero
- L’ufficiale giudiziario su istanza di parte o del Pubblico Ministero (articolo 137 CPC)
Il messo deve far sottoscrivere al consegnatario l’atto. Ovvero, indicare i motivi per cui il consegnatario non l’ha sottoscritto.
Qualsiasi notifica fatta a mezzo postale si considera effettuata alla data della spedizione. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Questo aspetto è molto importante. Spesso si tende a credere che un atto ricevuto per posta dopo il termine di prescrizione sia nullo. Può non essere così se la spedizione è avvenuta prima del termine di decadenza.
Pensa al caso di un Avviso di Accertamento ricevuto per posta il 03.01, quando il termine di decadenza era il precedente 31.12. Ebbene, bisogna fare attenzione perché se la spedizione è avvenuta prima del 31.12 l’atto è effettivamente valido e notificato.
Altro aspetto che può indurre in errore è il luogo di notifica dell’Avviso di Accertamento. L’atto deve essere notificato presso il Domicilio Fiscale del destinatario. E’ facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio per la notifica degli atti impositivi. Nel caso tale variazione deve essere portata a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
Che succede se la notifica non si perfeziona?
Altro aspetto che spesso è fonte di problemi è il discorso di mancata notifica.
Molte persone credono che indicando un’indirizzo di Domicilio non reperibile o dove non vi siano abitazioni od uffici possa aiutare a scampare dalla notifica degli atti.
Stessa cosa le pensano le persone che decidono di trasferirsi all’estero per sfuggire alla notifica di Avvisi di Accertamento in Italia.
Ebbene, in tutti questi casi non si scappa dalla notifica di un Atto!
Quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta sigillata, si affligge nell’albo del Comune e la notificazione. Ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giornosuccessivo a quello di affissione.
Questo è quanto prescrive l’articolo 60 del DPR n 600/73.
La notifica degli Atti per i soggetti residenti all’estero
Qualche precisazione ulteriore deve essere fatta per la notifica ai soggetti residenti all’estero.
La notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera. Questo se la notifica avviene trascorsi almeno 60 giorni dall’iscrizione AIRE.
Altrimenti, è necessario effettuare la notifica all’ultimo domicilio italiano del contribuente.
In mancanza del predetto indirizzo la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuato all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale.
Inoltre, la notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza estera o del domicilio per la notifica degli atti.
Quindi, attenzione, se l’Agenzia non sa dove comunicarti gli atti all’estero, per tua negligenza, gli atti sono automaticamente notificati.
Avviso di Accertamento: la prescrizione
Quando può dirsi prescritto un Avviso di Accertamento?
Prima di proseguire è necessario chiarire i termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per notificare un Avviso di Accertamento.
Ebbene, l’Agenzia ha a disposizione termini diversi per effettuare un accertamento.
Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/73, dopo le modifiche della Legge n. 208/2015, l’Avviso di Accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Lo stesso vale per l’IVA in virtù dell’articolo 57 del DPR n 633/72 e vale per il Monitoraggio Fiscale di attività estere.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sempre a seguito della Legge n 208/2015, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine di accertamento coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Gli Avvisi di Accertamento notificati, come indicato nel paragrafo precedente, dopo questi termini sono da considerarsi nulli.
Per questo motivo dopo la notifica è opportuno verificare che non siano stati superati i termini di notifica di un Atto impositivo.
Se ti trovi in una fattispecie di prescrizione dell’atto, non devi fare niente, l’atto è nullo. Puoi soltanto far valere la nullità nei confronti dell’ente che ha emesso l’atto.
Avviso di Accertamento: i termini per intervenire
Una volta perfezionata la notifica dell’atto e verificati i termini di prescrizione occorre capire se e come intervenire sull’atto.
Il primo aspetto da verificare, e che non devi assolutamente dimenticare è il termine di intervento.
L’Avviso di Accertamento prevede obbligatoriamente un termine di intervento di 60 giorni successivi alla notifica.
Con termine di intervento si intende il periodo che hai a disposizione per:
- Contestare l’Avviso di accertamento (in autotutela o con Accertamento con Adesione, o con istanza di reclamo mediazione/ricorso;
- Procedere al pagamento delle pretese richieste. Questo qualora le pretese contenute nell’atto siano dovute.
Solitamente nel caso in cui il contribuente non concordi con le pretese fiscali richieste può presentare un’istanza in autotutela presso gli uffici.
In caso di infruttuosità della procedura, non resta che presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente (ove necessario preceduto dall’istanza di reclamo/mediazione).
Qualsiasi sia la tua situazione se hai in mano un Avviso di Accertamento devi necessariamente capire quanti giorni hai ancora a disposizione per pensare a come intervenire.
Per questo motivo è di fondamentale importanza contattare subito un dottore Commercialista esperto.
La verifica del quantum dell’Atto
Una volta individuato il tempo a disposizione per pagare o proporre ricorso, ecco che devi capire se le pretese impositive richieste dall’Amministrazione finanziaria risultano dovute.
Nella maggior parte dei casi, è necessario affidarsi ad un dottore Commercialista esperto, in quanto i tecnicismi riportati nell’Avviso di Accertamento non sono di facile lettura.
Tuttavia, ricorda che soltanto un occhio allenato e attento sa leggere se all’interno dell’avviso vi siano:
- Errori formali, o
- Errori sostanziali,
che permettano spazi di manovra per avviare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
Prima di instaurare un contenzioso tributario con il l’Agenzia delle Entrate, che comporta tempi lunghi e costi onerosi è bene valutare quali possono essere le scelte da fare per chiudere anzi tempo la lite.
Infatti, in presenza di accertamenti ritenuti solo in parte fondati è opportuno fare alcuni calcoli prima di intraprendere la via del contenzioso.
In alternativa all’impugnazione, che comporta:
- Il pagamento delle sanzioni intere per la parte di soccombenza;
- Il pagamento di 1/3 del tributo che viene automaticamente iscritto a ruolo,
occorre valutare i benefici della riduzione delle penalità offerti dai vari istituti deflativi.
In sostanza, è possibile scegliere se, accettare in toto le contestazioni o, in alternativa, instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’adesione. Oppure ancora, definire le sole sanzioni e impugnare comunque l’atto.
Avviso di Accertamento: cosa fare?
Vediamo adesso in dettaglio quali sono le scelte che hai a disposizione in caso di notifica di un Avviso di Accertamento:
Acquiescenza all’Atto
In caso di Avviso di Accertamento fondato su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hai l’opportunità di ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate.
Puoi ottenere questa riduzione rinunciando a impugnare l’atto.
Questo avviene tramite l’istituto dell’acquiescenza, ovvero l’accettazione delle pretese contenute nell’Atto.
In questo caso, le sanzioni irrogate si riducono:
- Ad 1/3 del minimo, in via ordinaria;
- Ad 1/6 del minimo, se l’atto non risulta preceduto da invito al contraddittorio o da un PVC definibili.
Per beneficiare di queste riduzioni è necessario che il pagamento delle somme dovute:
- Imposte per intero;
- Sanzioni ridotte;
- Interessi di ritardato pagamento,
avvenga entro il termine di proposizione del ricorso. Ossia entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Voglio precisare che il pagamento della pretesa, in questo caso, può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente. Te lo spiego più avanti nella sezione dedicata al pagamento.
Istanza di annullamento in Autotutela
Nel caso in cui ti accorgi che l’atto che hai ricevuto presenta degli errori hai facoltà di chiederne la correzione. Questo avviene tramite la presentazione di un’istanza in Autotutela.
Si tratta di una istanza in carta semplice da presentare, nel termine di 60 giorni, all’Ufficio che ha emesso l’atto.
Tale ufficio, infatti, se prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato. Questi può correggersi senza attendere la decisione di un giudice.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.
Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
Se vuoi presentare istanza in Autotutela devi riportare:
- L’atto di cui chiedi l’annullamento (totale o parziale);
- I motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
Casi pratici di Autotutela
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
- Errore di persona;
- Evidente errore logico o di calcolo;
- Doppia imposizione;
- Errore sul presupposto dell’imposta;
- Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- Mancanza di documentazione successivamente presentata. Non oltre i termini di decadenza;
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
- Il giudizio è ancora pendente;
- L’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- Il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali. Ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento.
Inoltre, in caso di annullamento vi è l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Accertamento con Adesione
Nel caso in cui l’Avviso di Accertamento appaia parzialmente o totalmente infondato, hai la possibilità di tentare una via conciliativa con l’Amministrazione Finanziaria.
Questa procedura prende il nome di Accertamento con Adesione.
L’Accertamento con Adesione non è altro che una via conciliativa dovrebbe sfociare in un accordo sottoscritto dalle parti.
In questo caso il termine per impugnare l’atto di accertamento (l’irrogazione delle sanzioni è esclusa) è sospeso per un periodo di 90 giorni.
Vantaggi dell’adesione
L’Accertamento con Adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative.
Tali sanzioni in caso di acquiescenza all’adesione sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.
Le somme dovute, così rideterminate, devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell’Atto di Adesione.
Inoltre, la definizione ha effetto sui contributi assistenziali e previdenziali.
In pratica, il contribuente che concorda con l’Amministrazione finanziaria dovrà poi regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali.
Come abbiamo visto scegliere una strada piuttosto che un’altra ha delle ripercussioni di non poco conto, considerato il fatto che, se si sceglie, ad esempio, di effettuare l’accertamento con adesione, aumentano di 1/3 sanzioni che sarebbero irrogate se si accettasse subito la pretesa fiscale con l’acquiescenza. Mi riferisco al caso di adesione senza preventivo PVC.
In pratica, maggiore è l’iter che si vuole seguire per chiudere la lite maggiori sono le sanzioni che vengono richieste.
Istanza di Reclamo/Mediazione/Ricorso tributario
L’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.
La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’articolo 39, c.9, del DL n 98/2011. Norma che ha inserito l’articolo 17-bis nel DLgs n 546/1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’articolo 9, c.1, lettera l), del DLgs n 156/2015 e dall’articolo 10 del DL n 50/2017.
L’istanza di reclamo mediazione è obbligatoria per tutti gli atti impositivi con debito di importo non superiore a € 50.000.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso, che può contenere anche un’istanza con la quale si propone la rideterminazione delle somme dovute, va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti oppure all’Ufficio provinciale – Territorio.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.
L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto. Ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.
In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Il Ricorso Tributario
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale.
In questo modo può chiederne l’annullamento totale o parziale.
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio. Cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Per le controversie rientranti nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso all’ente impositore.
Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l’IVA è prevista l‘iscrizione a ruolo di un terzo delle somme).
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 del DLgs n 546/92 alla Commissione tributaria provinciale. Ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.
In questo caso si andrà incontro quasi obbligatoriamente a tre gradi di giudizio.
Avviso di Accertamento: pagamento del debito
In ogni caso il versamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza e di accertamento con adesione si versano:
- In unica soluzione – Entro 60 giorni dalla notifica;
- Oppure, in forma rateale. Sono previste 8 rate trimestrali di pari importo se la somma richiesta è inferiore a € 50.000. Mentre è possibile arrivare sino a 16 rate trimestrali per debiti di importo superiore a € 50.000. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
In entrambi i casi se la pretesa tributaria riguarda le imposte sui redditi, le imposte sostitutive delle imposte dirette, l’IVA e l’IRAP i versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24.
Nel caso in cui, invece, la pretesa abbia come oggetto l’imposta di registro e le altre imposte indirette dovrà essere utilizzato per il pagamento il modello F23.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’Ufficio impositore la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Solo a questo punto si ha la definizione dell’adesione, o l’accettazione del pagamento in forma rateale.
Ricordiamo che per il versamento delle somme dovute il contribuente può effettuare lacompensazione con eventuali crediti di imposta vantati, solo se gli importi a debito sono da versare tramite F24.
Avviso di Accertamento: consulenza
Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e vuoi avere un consulto per capire se le pretese richieste sono dovute?
Contattami, per ricevere una consulenza dedicata a capire se le pretese richieste sono fondate o meno. Quello che posso fare è analizzare assieme a te l’Avviso di Accertamento e assieme alla documentazione di supporto che ti chiederò si potrà capire la situazione.
Una volta analizzato il caso vedremo insieme quali sono le possibilità a tua disposizione. A quel punto spetterà a te decidere come agire.
Se vuoi chiedere la mia consulenza ricordati di farlo per tempo, prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica.
Altrimenti sarà tutto inutile. Non sarà più possibile intervenire.
Ti anticipo che la consulenza non è gratuita. Nella consulenza metto a disposizione la mia esperienza e la mia conoscenza della materia.
Per questo se cerchi assistenza gratuita non contattarmi. Se, invece, sei disposto ad avere l’assistenza di un vero professionista, sarò a tua disposizione.
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