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Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati) . ATTENZIONE il limite è stato recentemente innalzato dal DL 81/2015.
Le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi complessivi annui), si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.
Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher) il cui valore netto in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione , al costo di 10 euro per il datore di lavoro salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico. Con tali buoni lavoro vengono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS (pensione ) e quella assicurativa presso l’INAIL.
Il voucher per il avoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
Prima dell’intervento in senso economicamente restrittivo della L. 92/2012, il lavoro accessorio si configurava nelle prestazioni occasionali che dessero luogo, in riferimento ad ogni committente, un compenso non superiore a 5.000 euro annui per attività svolte però solo in alcuni settori specifici .
La normativa in materia di lavoro occasionale, o meglio “accessorio”
L. n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la L. n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, ora completamente abrogato dal nuovo decreto 81/2015, anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura “meramente occasionale” nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore.
La nuova normativa sul lavoro accessorio tramite l’utilizzo di buoni lavoro ( o “voucher”)modificava sostanzialmente il parametro di riferimento economico spostando dal committente al prestatore il limite. Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
– a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
– a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
– a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’, in considerazione delle sanzioni previste in caso di superamento degli importi massimi.
Quindi, al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore a mezzo dei voucher INPS, sono state revisionatesviluppando anche specifiche funzionalità di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.
Per quanto riguarda le categorie di datori di lavoro interessati sono ancora validi i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare n. 49 del 29.3.2013.
La circolare Inps, n. 28 del febbraio 2014 prevedeva i seguenti importi economici massimi del lavoro accessorio da prendere a riferimento per l’anno 2014 e così rideterminati:
– 5.050 € netti ricevuti dal totale dei committenti nel corso di un anno solare,
– 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio
Come già detto , l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000.
Il Decreto Legislativo 81 2015 ha inoltre previsto una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. A tal fine, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, l’art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Quindi, tali soggetti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Differente è il discorso per i committenti non imprenditori o professionisti, i quali possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali appena descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Altra importante novità in merito al lavoro di tipo accessorio, concerne la preventiva comunicazione telematica che dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica (art. 49, co. 3 del D.lgs. n. 81/2015). Con una nota il Ministero del lavoro ha però precisato che
in attesa dei necessari approfondimenti e attivazione delle relative procedure telematiche – a nuova modalità di comunicazione preventiva è sospesa e i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.