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Quali sono gli adempimenti fiscali per avviare l’attività per diventare avvocati? Questa breve guida può esserti di aiuto per capire come muoversi e quali adempimenti è necessario effettuare, da un punto di vista fiscale e contributivo.
Chiunque si accinga ad intraprendere un’attività libero professionale, come in questo caso gli avvocati, non possono non porsi preliminarmente il problema di conoscere il regime fiscale applicabile alla medesima, anche al fine di optare sin dall’inizio su soluzioni che gli consentano di far ricadere detta attività nell’ambito di trattamenti tributari agevolati, previsti proprio per i primi anni di esercizio della professione, nonché al fine di evitare di commettere errori che lo facciano incorrere nelle gravose sanzioni amministrative fissate dalla normativa fiscale.
Iscrizione all’albo e apertura della partita Iva
Quando un soggetto si accinge ad intraprendere un’attività libero professionale, il primo passo da compiere è quello di segnalare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, l’inizio della propria attività attraverso la richiesta del numero di partita Iva.
Per le professioni abilitanti, come quella degliavvocati (ma anche medici, notai, architetti, psicologi, commercialisti, etc), per poter iniziare ad esercitare l’attività è necessario essere iscritti al proprio albo professionale. Pertanto l’apertura della partita Iva per questo tipo di professione può avvenire solo dopo essersi correttamente iscritti al proprio albo di categoria.
Adempimenti fiscali
Il numero di partita Iva è fondamentale perché consente di adempiere ad una serie di obblighi fiscali e contributivi. Per poterlo richiede è possibile avvalersi dell’assistenza di un Dottore Commercialista abilitato, che presenterà telematicamente la richiesta all’Agenzia delle Entrate per vostro conto, oppure presentare in forma cartacea il modello AA9/10 (disponibile sul sito delle Entrate), all’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente.
Il modello AA9/10 per l’apertura della partita Iva richiede alcuni dati anagrafici del soggetto, il luogo dove svolgerà la propria attività e codice ATECO relativo alla professione esercitata. In questo caso gli avvocati dovranno indicare il codice “69.10.10 – Attività degli studi legali“.
Iscrizione alla Cassa Forense
Dopo aver aperto partita Iva, altro aspetto fondamentale per poter esercitare la professione è l’iscrizione alla Cassa Forense. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa Forense scade il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui si sia prodotto il reddito professionale o il volume d’affari di importo tale da determinare l’obbligo.
Una volta iscritto l’avvocato è chiamato ad inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria(modello 5), con l’indicazione del reddito netto professionale (Irpef) e del volume di affari Iva prodotti nell’anno solare anteriore.
La contribuzione
Gli avvocati iscritti alla Cassa Forense sono tenuto a versare annualmente una contribuzione pari al:
- 13% del reddito netto professionale Irpef (contributo Soggettivo di base);
- 1% del reddito professionale Irpef (contributo Soggettivo modulare obbligatorio);
- 4% del volume d’affari Iva (contributo Integrativo), da addebitare al cliente in fattura.
Il professionista alla Cassa è tenuto al pagamento dei contributi minimi nell’anno di competenza mentre gli eventuali contributi eccedenti il minimo devono essere versati in autoliquidazione.
Emissione della fattura degli Avvocati
La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività dell’Avvocato costituisce un operazione imponibile ai fini Iva. Il DPR n. 633/72 definisce normativamente quando una prestazione d’opera intellettuale si intende eseguita, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo. Al verificarsi di tale evento conseguono una serie di obblighi formali (fatturazione e registrazione contabile), nonché il versamento dell’imposta che diventa esigibile da parte dello Stato.
La fattura è un documento nel quale devono essere identificati i soggetti dell’operazione e l’oggetto della prestazione. L’articolo 21 del DPR n. 633/72 definisce quali sono gli elementi essenziali della fattura:
- Data e numero progressivo;
- Denominazione dei soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione;
- Partita Iva del soggetto committente e del soggetto che esegue l’operazione;
- Descrizione della natura dell’operazione posta in essere dall’Avvocato;
- Corrispettivo della prestazione, comprensivo del contributo integrativo alla Cassa di Previdenza Avvocati, che rappresenta una somma imponibile ai fini Iva;
- Aliquota ed Iva calcolata sull’imponibile.
Come abbiamo detto, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo, rimanendo giuridicamente del tutto irrilevante la conclusione del contratto, l’incarico o la firma del mandato professionale. Quanto al termine entro cui emettere la fattura, questa deve essere emessa entro il giorno in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale la prestazione si considererà effettuata limitatamente al pagamento eseguito.
Indicazione delle “spese vive” in fattura
L’articolo 15 del DPR n. 633/72 indica i casi di esclusione dalla base imponibile, fra essi di molto frequente applicazione per il professionista avvocato è quello delle somme avute a rimborso per le spese sostenute in nome e per conto del cliente, ovvero, quelle che comunemente vengono definite “spese vive“, costituite genericamente da spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche. Queste somme, per poter essere considerate escluse dalla base imponibile Iva, devono possedere due requisiti:
- Devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;
- Devono essere adeguatamente documentate.
La ritenuta alla fonte
Il meccanismo della ritenuta è disciplinato dall’articolo 25 del DPR n. 600/73. La ritenuta opera secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: il sostituto d’imposta, ovvero il soggetto che effettua il pagamento relativo a prestazioni di lavoro autonomo, e il sostituito, colui che ha reso la prestazione professionale e che riceve il compenso. Il sostituto al momento dell’erogazione del compenso deve trattenere una somma pari al 20% della parte imponibile del compenso medesimo, che costituisce acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono indicati dall’articolo 23 comma 1 DPR n. 600/73.
In definitiva, il professionista ogni qualvolta effettua una prestazione professionale nei confronti di questi soggetti riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta dovrà poi versare la ritenuta, secondo i tempi e i modi stabiliti dalla Legge.
Calcolo del reddito professionale Irpef
Il reddito imponibile ai fini Irpef del professionista è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta. Nella determinazione del reddito si applica il “principio di cassa“, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo d’imposta. Questa regola generale subisce una deroga in alcuni specifici casi:
- Ammortamento dei beni strumentali;
- Canoni di locazione finanziaria;
- Spese di ristrutturazione immobili;
In questi casi la deduzione avviene non in relazione a quando il costo è stato sostenuto, ma al periodo in cui detto costo è riferibile (principio di competenza).
Se sei un giovane avvocato, e vuoi aprire partita Iva, o vuoi semplicemente una consulenza per scegliere il regime fiscale migliore per le tue caratteristiche lasciaci un commento oppure contattaci in privato.
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