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Torna ad esprimersi in tema di adempimenti necessari ai fini dei rimborsi carburante la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16809/2017, confermando che la scheda carburante deve essere necessariamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, con l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi. Gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa.
Più in particolare nella sentenza si legge:
“Le modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il Regolamento approvato con il d.P.R. n.444 del 1997 prescrive l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al Regolamento (art.1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’art.2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (art.3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre(art.4).
Il caso riguardava un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente per costi non inerenti relativi a spese per acquisto carburante, documentate mediante schede irregolari, poiché prive della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio, nonché dell’annotazione, per ciascun veicolo rifornito, dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre.
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