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Anche se non ancora approvate definitivamente appare quanto mai opportuno segnalare le novità previste dalla legge di Bilancio 2019 che ampliano la platea dei soggetti che potranno fruire, a decorrere dal 01.01.2019, del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
Viene prevista infatti la modifica dei requisiti di accesso al regime e delle cause di esclusione, in particolare:
- l’innalzamento a euro 65.000 del limite dei compensi e dei ricavi non più differenziati sulla base delle diverse attività esercitate;
- l’eliminazione dei limiti previsti per il sostenimento dei costi di lavoro dipendente e l’utilizzo di beni strumentali;
- l’eliminazione della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente ed assimilato superiore ad euro 30.000;
- la modifica della causa di esclusione che prevede l’impossibilità di accedere al regime nel caso si detengano partecipazioni in società.
Requisiti per accedere al nuovo regime forfettario 2019
In merito ai requisiti di accesso al regime forfetario ricordiamo che la norma attualmente in vigore prevede la verifica dei seguenti limiti:
- limite dei ricavi e compensi percepiti, (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività): valori non superiori a specifici limiti diversi a seconda dell’attività esercitata (da euro 25.000 ad euro 50.000);
- spese per lavoro dipendente e assimilati: non superiori ad euro 5.000 lordi;
- beni strumentali: costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad euro 20.000.
Tali requisiti dovevano essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente, per chi intendeva iniziare una nuova attività, su dati presunti.
In base alla proposta di Legge sarà possibile accedere al regime forfettario a decorrere dal 2019 per i soggetti, persone fisiche o esercenti attività d’impresa che nel 2018 avranno conseguito un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno non superiore alla nuova soglia dei 65.000 euro, senza distinzioni in merito alla tipologia di attività esercitata.
Settore |
Cod. ATECO 2007 |
Vecchi limiti |
Nuovi limiti |
Coef. di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10-11) |
45.000 |
65.000 per tutte le attività |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
50.000 |
40% |
|
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40.000 |
40% |
|
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
30.000 |
54% |
|
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
25.000 |
86% |
|
Intermediari del commercio |
46.1 |
25.000 |
62% |
|
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
50.000 |
40% |
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
30.000 |
78% |
|
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
30.000 |
67% |
Saranno poi eliminati gli altri requisiti di accesso al regime ovvero:
- il limite di euro 5.000 previsto per il sostenimento delle spese di lavoro dipendente e accessorio;
- il limite di euro 20.000 del costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali detenuti alla chiusura dell’esercizio.
Cause d’esclusione dal regime forfettario 2019
Per quanto riguarda invece le cause di esclusione saranno confermate invece alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfetario, ovvero per:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Novità invece per quanto riguarda la causa di esclusione che prevedeva l’impossibilità di accedere al regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir. Dal 2019 infatti non potranno accedere al nuovo regime forfettario anche coloro che detengono partecipazioni in srl “ordinarie” (non trasparenti).
Infine, ulteriore novità anche in merito alla causa di esclusione che prevedeva l’impossibilità di accedere al regime per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di euro 30.000.
Tale causa di esclusione dovrebbe essere sostituitae sarà prevista l’impossibilità di accedere al regime forfetario solo per coloro che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti del soggetto che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.
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