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La fattura accompagnatoria alla luce del nuovo obbligo della fattura elettronica
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Alla luce dell’introduzione della fatturazione elettronica, come deve essere gestita la fattura accompagnatoria? In quali casi può essere utilizzata e quali sono le regole per la sua emissione?

La fattura accompagnatoria viene utilizzata per le cessioni di beni e contiene non solo le informazioni tipiche che deve recare obbligatoriamente una fattura (articolo 21 del D.P.R. 633/72), ma anche tutte le informazioni aggiuntive che sono tipiche del Documento di Trasporto (ad esempio quelle relative al soggetto incaricato del trasporto), al fine di aggregare in un unico documento le funzioni sia della fattura che quelle del DDT.

Con l’avvento della fattura elettronica, in virtù del fatto che la fattura si considera emessa al momento della trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, va da sé che tutto il flusso ben difficilmente potrà compiersi prima della partenza fisica delle merci verso il destinatario finale.

Quanto sopra viene confermato dalle novità introdotte dal D.L. 119/2018, il quale prevede tempi più lunghi per l’emissione della fattura (entro l’ultimo giorno della liquidazione IVA fino al 30.06.2019 e 10 giorni dal 01.07.2019) e la contestuale trasmissione al Sistema di Interscambio.

Ricordiamoci infatti che la normativa fiscale equipara il momento di emissione della fattura con la relativa trasmissione, rendendo non sanzionabile, in virtù della normativa sopra citata, il ritardo nell’emissione/trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio, che deve avvenire entro le ore 24 dello stesso giorno.

In ogni caso la merce non potrebbe comunque viaggiare sprovvista di documentazione a supporto, quindi il file fattura dovrebbe comunque tradursi in una stampa per poter svolgere quelle funzioni che sono tipiche del DDT.

Un’ipotesi potrebbe prevedere la possibilità di emettere fattura accompagnatoria in XML con la successiva stampa ed utilizzo come facente veci del DDT. Ad avvenuta consegna (e quindi dopo l’accettazione della fornitura da parte del cliente finale) si potrebbe poi procedere con la trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio.

Al di là di varie ipotesi che potrebbero prospettarsi è necessario che la merce sia accompagnata sempre almeno da un DDT o da un documento facente funzione di DDT predisposto su carta, in aggiunta alla fattura che sarà poi emessa in digitale.

Concludendo, viste le criticità evidenti con l’avvento della fattura elettronica per l’ambito della fattura accompagnatoria, un’alternativa valida concretamente applicabile e che, oltretutto, consente di evitare ogni sorta di incertezza è quella di abbracciare lo strumento della fatturazione differita, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72.

Con l’ausilio della fatturazione differita, l’operatore, in occasione di ciascuna consegna della merce, dovrà emettere un Documento di Trasporto (che accompagnerà la merce stessa) e, a seguito di questo, ogni fine mese (entro il giorno 15 del mese successivo) procederà all’emissione di un’unica fattura elettronica riepilogativa richiamando al suo interno i riferimenti del / dei DDT cui la fattura si riferisce.

Resta inteso che l’IVA riportata nella fattura differita emessa entro il 15 del mese successivo concorrerà alla liquidazione IVA del mese in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, ovvero il mese di avvenuta consegna.

Stante le sopra esposte considerazioni, con molta probabilità la fattura accompagnatoria è destinata di fatto a scomparire, soppiantata da DDT e fattura differita.

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